Sentenza n. 1437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale che, all’esito dei controlli sulla rendicontazione, ha escluso dal contributo le spese relative all’ampliamento volumetrico e al nuovo volume didattico realizzati presso un edificio scolastico e ha disposto lo scomputo del relativo importo dai lavori conclusi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva ottenuto un contributo di 150.000 euro nell’ambito dell’avviso pubblico destinato a finanziare, per l’anno scolastico 2021-2022, affitti, strutture temporanee e lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi e aule scolastiche, nel contesto delle misure emergenziali anti-Covid. L’intervento realizzato comprendeva la rimodulazione di spazi interni, nuove aperture e un ampliamento volumetrico con creazione di un nuovo volume didattico in cemento armato. Il Ministero, ritenendo tale parte dell’intervento riconducibile all’edilizia pesante e alla costruzione di un nuovo edificio o volume non finanziabile, ne ha escluso la spesa. Il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso. In appello il Comune ha dedotto: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultrapetizione e violazione della separazione dei poteri, sostenendo che il TAR avesse confermato l’atto sulla base di una motivazione diversa da quella ministeriale; violazione e falsa applicazione della disciplina legislativa, dell’avviso e dei chiarimenti ministeriali, nonché dell’art. 12 l. 241/1990, sostenendo che l’intervento fosse funzionale alle esigenze pandemiche e non espressamente incluso tra quelli esclusi; violazione degli obblighi di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità, sviamento e lesione dell’affidamento, lamentando che il Ministero non avesse acquisito e valutato adeguatamente la documentazione tecnica e le caratteristiche dell’opera; infine, contestazione della discrezionalità ministeriale nella scelta di concentrare il finanziamento sui soli interventi di edilizia leggera. Il Ministero ha proposto appello incidentale condizionato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi dell’appello principale. Ha escluso che il TAR avesse integrato o modificato la motivazione dell’atto, rilevando che la sentenza di primo grado era coerente con la ragione effettivamente posta dal Ministero a fondamento dell’esclusione, ossia la riconducibilità dell’intervento all’edilizia pesante e non agli interventi di edilizia leggera ammessi dall’avviso. Ha ritenuto che la lex specialis, letta insieme all’art. 58, comma 3, lett. b), d.l. 73/2021 e ai chiarimenti ministeriali, limitasse il finanziamento a lavori di messa in sicurezza e adattamento, rapidi e realizzabili su edifici scolastici esistenti, escludendo interventi di nuova costruzione o di ampliamento permanente con aumento di volumetria e creazione di nuove superfici. La censura fondata su ragionevolezza e proporzionalità è stata dichiarata inammissibile, perché mirava a sostituire alla scelta dell’amministrazione una diversa valutazione circa l’estensione degli interventi finanziabili; tale delimitazione rientrava nella discrezionalità amministrativa e non risultava manifestamente irragionevole. Sono state inoltre ritenute infondate le doglianze relative a difetto di istruttoria e motivazione: il provvedimento era stato adottato sulla base degli approfondimenti documentali svolti tramite la piattaforma e della relazione descrittiva del Comune, il cui contenuto consentiva di individuare chiaramente le ragioni dell’esclusione. La stessa documentazione comunale ammetteva la creazione di uno spazio nuovo e di una nuova classe, elementi incompatibili con l’edilizia leggera. Il rigetto dell’appello principale ha reso improcedibile l’appello incidentale condizionato del Ministero. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 58, comma 3, lett. b), d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
La disposizione costituisce la base della misura emergenziale di finanziamento e va letta nel senso di limitare gli interventi alle esigenze contingenti di messa in sicurezza e adattamento degli spazi scolastici per l’anno 2021-2022.
artt. 1 e 2, comma 5, lett. b), avviso pubblico Reg. Uff. n. 0026811 del 6 agosto 2021
Sono ammesse esclusivamente ... spese per lavori di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022.
La lex specialis limita le spese finanziabili a interventi di messa in sicurezza e adattamento di edifici scolastici già esistenti, funzionali alla ripresa didattica emergenziale.
art. 12 l. 241/1990
Il principio di predeterminazione dei criteri e di autolimitazione dell’amministrazione non è violato quando l’esclusione dell’intervento è coerente con l’avviso, con i chiarimenti pubblicati e con la finalità emergenziale della misura.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di esclusione è sufficientemente motivato quando, sulla base della documentazione acquisita e della relazione descrittiva dell’intervento, indica chiaramente la non riconducibilità delle opere alle tipologie finanziabili.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la sentenza interpreta la motivazione dell’atto in modo coerente con il suo effettivo contenuto, senza introdurre una ragione autonoma e diversa.
art. 112 c.p.c.
Il divieto di ultrapetizione e l’obbligo di pronuncia non risultano violati se il giudice decide le censure sulla base della motivazione effettivamente posta dall’amministrazione.
Massime di principio
- Una misura emergenziale di finanziamento destinata alla messa in sicurezza e all’adattamento di edifici scolastici esistenti può legittimamente escludere interventi di edilizia pesante, ampliamenti volumetrici permanenti, creazione di nuove superfici e nuovi corpi di fabbrica, anche se tali opere risultano funzionali, in senso lato, alle esigenze scolastiche o pandemiche.
- La qualificazione di un intervento come edilizia leggera o pesante deve essere effettuata in concreto sulla base delle sue caratteristiche strutturali: modifiche interne e opere non strutturali rientrano nella prima categoria, mentre l’aumento di volumetria, la creazione di nuove superfici e le modifiche sostanziali alla sagoma dell’edificio sono riconducibili alla seconda.
- Nell’ambito di una procedura di finanziamento con risorse limitate e finalità emergenziali, la scelta amministrativa di concentrare i contributi su interventi rapidi di edilizia leggera costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile per il solo fatto che il beneficiario ritenga più efficace finanziare anche opere di edilizia pesante, salvo manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- Il provvedimento che esclude una spesa dal finanziamento è adeguatamente motivato quando richiama la disciplina della procedura e valuta la documentazione descrittiva dell’intervento, consentendo di comprendere che le opere realizzate eccedono il perimetro dei lavori finanziabili.
- Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando conferma l’atto amministrativo sulla base di una lettura della motivazione coerente con quella effettivamente espressa dall’amministrazione, anche se ne esplicita le coordinate normative e funzionali.
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