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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04966/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un fallimento dichiarato nel 1988. Una creditrice ammessa al passivo, insieme ad altro soggetto poi rimasto intimato, ha agito contro la curatrice nominata nel 2006 chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata percezione degli interessi sulle somme dovute, assumendo che la curatrice non avesse dato esecuzione a un piano di riparto parziale e avesse inoltre trattenuto somme che sarebbero dovute essere restituite dopo la definizione del concordato fallimentare e la soluzione delle questioni fiscali (ICI e imposta di registro). In appello la domanda è stata respinta: la corte territoriale ha ritenuto che la cessione dei crediti e la qualità di creditore concorsuale della ricorrente potessero essere fatte valere solo mediante domanda tardiva ex art. 101 l.fall., che il riparto era stato legittimamente sospeso in attesa del concordato e delle modifiche dello stato passivo, e che il trattenimento delle somme residue era giustificato dall'esigenza di definire i tributi e dall'esecuzione di provvedimenti del giudice delegato. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattordici motivi: il primo sull'ammissibilità di documenti prodotti in appello; i motivi dal secondo all'ottavo contro la ricostruzione della mancata esecuzione del riparto parziale e della legittimazione della ricorrente a dolersi del ritardo; i motivi dal nono all'undicesimo contro l'esclusione di responsabilità per il trattenimento delle somme destinate al pagamento di imposte; il dodicesimo contro la ritenuta insussistenza di una disparità di trattamento rispetto al precedente curatore; il tredicesimo contro la condanna alle spese; il quattordicesimo riprendeva ulteriori contestazioni sull'asserito giudicato e sull'inadempimento della curatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità; i motivi dal secondo all'ottavo in parte infondati e in gran parte inammissibili, affermando che il nuovo creditore non era legittimato a pretendere il tempestivo riparto prima della domanda tardiva e che le ulteriori censure miravano solo a una diversa lettura del fatto; i motivi dal nono all'undicesimo inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché attaccavano, in sostanza, un accertamento di merito non sindacabile; il dodicesimo inammissibile per difetto di pertinenza; il tredicesimo infondato perché la condanna alle spese discendeva dalla soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e segnalazione disciplinare del difensore per espressioni offensive.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della curatrice del fallimento sia per la mancata tempestiva esecuzione del piano di riparto parziale sia per il trattenimento delle somme destinate al pagamento dell'ICI e dell'imposta di registro. Ha ritenuto che, nel periodo rilevante, non vi fosse stata violazione dei doveri d'ufficio della curatrice, poiché il riparto era stato prudenzialmente sospeso in attesa del concordato e delle modifiche dello stato passivo, e le somme residue erano state mantenute a disposizione della procedura per l'adempimento degli obblighi fiscali e in esecuzione di provvedimenti del giudice delegato non manifestamente illegittimi. Ha inoltre escluso che la ricorrente potesse far valere un danno relativo a una fase anteriore alla sua ammissione come creditrice concorsuale, richiamando la necessità, per il subentrante nel credito ammesso al passivo, di presentare domanda tardiva ex art. 101 l.fall. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, oltre alla trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le espressioni offensive del difensore.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    Il subingresso in un credito già ammesso al passivo non dispensa il nuovo titolare dall'onere di presentare domanda tardiva per far valere la propria posizione nella procedura fallimentare.

  • art. 110 l.fall.

    Il termine per il piano di riparto parziale non è perentorio e la sua esecuzione resta subordinata all'opportunità della ripartizione e ai provvedimenti degli organi della procedura.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure ex art. 115 c.p.c. sono configurabili solo nei casi in cui il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice valuta una prova legale secondo prudente apprezzamento o disattende il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili documenti tardivi, salvo i casi in cui siano sopravvenuti o comunque indispensabili ai fini della decisione, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare i documenti richiamati, il loro contenuto essenziale e le ragioni della loro rilevanza.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il subingresso del cessionario nel credito, ma la Corte ribadisce che tale subingresso non esonera dall'insinuazione tardiva nella procedura.

  • art. 1263 c.c.

    Norma richiamata per il trasferimento del credito, senza però incidere sulla necessità della domanda di ammissione nel fallimento.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato in relazione all'opponibilità della cessione, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina concorsuale dell'insinuazione tardiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia o ultrapetizione non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione a pretesi giudicati interni/esterni, ma senza dimostrazione di un effettivo vincolo preclusivo nel giudizio di cognizione ordinaria.

  • art. 2909 c.c.

    I decreti del giudice delegato o del tribunale fallimentare richiamati non sono, di per sé, idonei a formare giudicato sostanziale nel senso preteso dalla ricorrente.

  • art. 26 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la gestione fallimentare, ma non decisivo ai fini dell'affermata insussistenza di responsabilità della curatrice.

  • art. 130 l.fall.

    Citato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente nel contestare la mancata esecuzione dei riparti e la gestione del concordato fallimentare.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 88, comma 2, c.p.c.

    Le espressioni gratuitamente offensive nel ricorso hanno giustificato la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Le contestazioni sull'effettivo contenuto di provvedimenti giudiziari, se dirette a negare il testo del provvedimento, integrano semmai un errore revocatorio e non un vizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel fallimento, chi subentra nella titolarità di un credito già ammesso al passivo non può considerarsi automaticamente legittimato a pretendere i riparti o a far valere l'inadempimento della curatela: deve prima far valere la propria posizione con gli strumenti concorsuali previsti, compresa la domanda tardiva quando necessaria.
  • La sospensione o il differimento di un piano di riparto parziale non integra responsabilità della curatela se risulta giustificata dall'esigenza di coordinare il riparto con la definizione della procedura, con le modifiche dello stato passivo o con provvedimenti degli organi fallimentari.
  • La responsabilità della curatela non può essere affermata quando la condotta contestata sia stata posta in essere in esecuzione di provvedimenti del giudice delegato non manifestamente illegittimi, salvo prova di dolo o colpa nell'averne causato o aggravato gli effetti.
  • In cassazione non è sufficiente denunciare genericamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: occorre indicare in modo specifico quale regola di giudizio sia stata realmente violata e in che modo il giudice di merito abbia utilizzato o valutato la prova in modo anomalo.
  • Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità, perché la Cassazione non è giudice del fatto.
  • La mancata specifica indicazione dei documenti prodotti, del loro contenuto e della loro rilevanza processuale rende inammissibile la doglianza sulla loro ammissione o utilizzazione.
  • I decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare non assumono automaticamente efficacia di giudicato sostanziale opponibile nel successivo giudizio ordinario di responsabilità, salvo che siano provvedimenti per loro natura idonei a produrlo.
  • La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza anche quando la parte soccombente ritenga ingiusto il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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