Sentenza n. 16614/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 250/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 250/2025, pubblicata il 10 gennaio 2025, notificata presso la sede reale del Ministero il 13 febbraio 2025 e passata in giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 15 maggio 2026 e depositato il 16 maggio 2026. Il Ministero ha riferito di avere svolto, dopo la notifica del ricorso, gli adempimenti di propria competenza, sostenendo che il mancato conseguimento materiale del credito dipendeva dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e tra tale notifica e quella del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Quanto alla prova dell’adempimento, spetta al creditore allegare l’omessa esecuzione e all’Amministrazione dimostrare l’esatto adempimento; il Ministero non ha provato l’estinzione dell’obbligazione. La sola emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non libera il debitore pubblico se il creditore non è stato informato dalla tesoreria e posto in condizione di riscuotere. È irrilevante che il Ministero abbia svolto gli adempimenti di propria competenza o che il ritardo dipenda da difficoltà organizzative e contabili interne o dall’inerzia di un’altra Amministrazione: il Ministero, destinatario della condanna, resta l’unico legittimato passivo nel giudizio e responsabile verso la creditrice della piena e tempestiva esecuzione. Il Ministero è quindi onerato di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e potere, se necessario, di sostituirsi anche alla Ragioneria Territoriale dello Stato; il commissario dovrà intervenire nei successivi 60 giorni e non percepirà compenso. Non è applicata una penalità di mora, considerate le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento. Il Ministero è condannato a pagare le spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre agli eventuali accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il soggetto condannato nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza è, sul piano processuale, l’unico legittimato passivo nel giudizio di ottemperanza (ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm.) e, sul piano sostanziale, l’unico responsabile della piena e tempestiva esecuzione della sentenza medesima.
Nel giudizio di ottemperanza è legittimato passivo il soggetto destinatario della condanna contenuta nel titolo e su di esso grava la responsabilità dell’esecuzione, anche se gli adempimenti coinvolgono altre amministrazioni.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L’azione di ottemperanza è proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 3, c.p.a.
in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero di provvedere (con salvezza di ogni adempimento a tal fine già effettuato) all’esatta esecuzione della sentenza oggetto dell’odierno giudizio, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire esattamente il giudicato entro il termine perentorio stabilito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può limitarsi ad allegare la mancata esecuzione del titolo; spetta all’amministrazione debitrice provare l’esatto adempimento.
- Per i debiti delle amministrazioni statali, la sola emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non produce effetto liberatorio se la tesoreria non ha comunicato l’ordinativo al creditore, ponendolo in condizione di riscuotere il credito.
- L’amministrazione destinataria della condanna resta l’unica legittimata passiva e responsabile verso il creditore della piena e tempestiva esecuzione del giudicato; non rilevano le difficoltà organizzative o contabili interne né l’inadempimento di altri uffici o amministrazioni coinvolti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e attribuirgli, se necessario, il potere di sostituirsi anche ad altre amministrazioni inadempienti.
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