Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16016/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La lite nasce da rapporti relativi alla costruzione di un fabbricato. In origine più soggetti, subentrati come promissari acquirenti nei contratti di appalto stipulati con l'impresa esecutrice, avevano concluso con l'appaltatore una transazione nel 1986, fissando un termine essenziale per il completamento dei lavori. Poiché i lavori non risultavano ultimati alla scadenza, essi chiesero la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni. Il tribunale dichiarò la risoluzione dei contratti d'appalto per colpa dell'appaltatore e lo condannò a pagare una somma per opere non eseguite o viziate. La corte d'appello, in precedenza, ritenne invece che i contratti originari fossero già stati risolti consensualmente per effetto della transazione e che la transazione non fosse risolvibile per inadempimento, poiché novativa, riconoscendo però al ricorrente il diritto alle somme previste nella transazione. Dopo cassazione con rinvio, la corte territoriale ha parzialmente accolto le domande dell'appaltatore: ha ritenuto che alcuni convenuti avessero dichiarato di profittare della transazione conclusa con gli eredi di uno dei coobbligati, con effetti preclusivi nei loro confronti; ha inoltre riconosciuto il credito dell'appaltatore per alcune somme dovute in base all'accordo, ma ha escluso il risarcimento ulteriore per mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento dei committenti e l'espropriazione dell'immobile dell'appaltatore. Il ricorso principale censurava: l'asserita mancanza di potere del difensore di dichiarare la volontà di profittare della transazione; la tardività di tale dichiarazione; l'interpretazione della transazione del 2014 con gli eredi di uno dei soggetti originari, ritenuta estensiva anche agli altri condebitori solidali; l'applicazione dell'art. 1671 c.c. e la pretesa novità dell'eccezione di recesso nel giudizio di rinvio; il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale; la compensazione con un controcredito per vizi e difetti dell'opera, che secondo il ricorrente sarebbe stato rinunciato con la transazione e coperto da giudicato. Il ricorso incidentale di uno dei controricorrenti lamentava, invece, l'omesso scomputo della somma di euro 30.000 versata dagli eredi di un altro coobbligato in esecuzione della transazione del 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti i suoi motivi: la dichiarazione di profittare della transazione da parte del condebitore solidale è un diritto potestativo esercitabile anche dal procuratore senza mandato speciale; non è soggetta a preclusioni processuali; l'interpretazione del contenuto della transazione è insindacabile in cassazione se si risolve nella proposta di una lettura alternativa del testo negoziale; la questione del recesso ad nutum non era preclusa e la precedente cassazione non aveva escluso l'applicazione delle regole dell'appalto al rapporto transattivo; la domanda risarcitoria era stata correttamente respinta per difetto di prova del nesso causale, e la non contestazione non può sostituire la prova del fatto costitutivo; la censura sulla compensazione dei crediti era una richiesta di riesame del merito. Ha invece accolto il ricorso incidentale, rilevando che il pagamento di euro 30.000 eseguito dagli eredi Bettini in forza della transazione del 2014 costituiva eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio sulla base degli atti; pertanto, in sede di decisione nel merito, ha ridotto l'importo dovuto da uno solo dei condebitori solidali di tale somma, poiché le posizioni degli altri non erano state impugnate e restavano scindibili. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.c.

    La questione del potere di transigere del difensore è stata ritenuta nuova e comunque irrilevante, poiché la dichiarazione di profittare della transazione non richiede un mandato speciale e può essere resa anche dal procuratore.

  • artt. 101, 112, 167, 189, 347, 394 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere preclusioni e violazioni del contraddittorio e del thema decidendum; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, affermando la non tardività della dichiarazione di profittare della transazione e la non preclusione della questione nel giudizio di rinvio.

  • artt. 1362, 1363 e 1372 c.c.

    L'interpretazione del contenuto della transazione è stata ritenuta questione di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione delle regole ermeneutiche, non una diversa ricostruzione del significato voluta dal ricorrente.

  • artt. 1671, 1965, 1976, 209 c.c.

    La Corte ha ritenuto non preclusa l'applicazione delle regole del recesso dell'appalto al rapporto transattivo, poiché la precedente sentenza di cassazione non aveva escluso il recesso ad nutum, ma solo il recesso giustificato.

  • artt. 115, 167, 394 c.p.c.

    La non contestazione e la produzione documentale non equivalgono a prova del nesso causale; nel giudizio di rinvio la questione della causalità è stata esaminata correttamente come fatto costitutivo da provare.

  • artt. 1218, 1223, 1224, 2727 c.c.

    Il danno da inadempimento richiede prova del nesso causale tra condotta e conseguenze pregiudizievoli; la Corte ha escluso che tale prova fosse stata fornita.

  • artt. 1667, 1668, 2909 c.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse un giudicato interno o una rinuncia incompatibile con la compensazione del credito per vizi e difetti dell'opera, ritenendo la censura volta al riesame del merito.

  • artt. 324 e 384 c.p.c.

    Richiamati per dedurre preclusioni da giudicato interno e dal vincolo del giudizio di rinvio; la Corte ha respinto le doglianze nel merito o le ha dichiarate inammissibili.

  • art. 1304, primo comma, c.c.

    La dichiarazione del condebitore solidale di profittare della transazione stipulata da altro condebitore con il creditore è un diritto potestativo, esercitabile anche nel processo, senza forme solenni e senza termini di decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • La dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione conclusa da altro condebitore con il creditore non è un'eccezione processuale, ma un diritto potestativo: può essere esercitata senza formule sacramentali, anche dal procuratore alle liti, e anche nel corso del processo.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto o della transazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una semplice lettura alternativa del testo negoziale.
  • La non contestazione o la mancata specifica contestazione di documenti non esonera la parte dall'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno domandato; il rapporto causale resta elemento costitutivo della domanda risarcitoria.
  • L'eccezione di pagamento ha natura di eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio sulla base degli atti ritualmente acquisiti; il giudice può tenerne conto anche in appello, se il fatto estintivo risulta provato.
  • Nel giudizio di rinvio il limite del devolutum e del giudicato va verificato in concreto: la precedente cassazione non impedisce di esaminare profili non decisi, come il recesso ad nutum o la quantificazione delle conseguenze economiche del rapporto, se tali questioni non siano coperte dal decisum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.