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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 332/2025 pubblicata il 25.03.2025.

Giustizia amministrativa202501455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 332/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 332/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La dichiarazione è stata resa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale o sostanziale: l'adempimento sopravvenuto, essendo intervenuto dopo l'introduzione del giudizio, non esclude la responsabilità dell'amministrazione per le spese processuali. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando la soddisfazione della pretesa sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso; le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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