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Ordinanza

Ordinanza n. 7296/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM di diniego della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202302301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno recante diniego della cittadinanza italiana. Nell’ambito della camera di consiglio istruttoria convocata per organizzare la calendarizzazione dei ricorsi nelle udienze di smaltimento dell’arretrato, il Collegio ha verificato la persistenza dell’interesse a ricorrere e la completezza dell’istruzione. È risultato che l’interesse alla decisione persiste, che l’Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha ritenuto sussistenti la persistenza dell’interesse alla decisione e la compiuta istruzione della causa, prendendo atto del deposito del fascicolo amministrativo ai sensi dell’art. 46 c.p.a. e dell’assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, richiamando il divieto di rinvio salvo eccezionali motivi e gli impegni connessi al PNRR. La decisione sul ricorso è stata dunque rinviata alla successiva udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento; il Collegio ha dato atto dell’avvenuto deposito.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato con l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nell’ambito delle udienze di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze di smaltimento dell’arretrato, il giudice amministrativo può convocare la causa in camera di consiglio per verificare preliminarmente la persistenza dell’interesse a ricorrere, la completezza dell’istruzione e l’assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, senza definire il merito della controversia.
  • Quando l’interesse alla decisione persiste, il fascicolo amministrativo è stato depositato e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
  • La mancata persistenza dell’interesse a ricorrere può condurre alla definizione del giudizio fuori udienza mediante decreto presidenziale di improcedibilità o di estinzione per rinuncia, ovvero mediante pronuncia collegiale in rito; tale eventualità non ricorre quando l’interesse risulta ancora attuale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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