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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra marzo 2001 e dicembre 2012 presso un consorzio di bonifica. Il lavoratore aveva agito per ottenere, da un lato, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato, ritenendo illegittima la reiterazione dei contratti e delle proroghe; dall’altro, il risarcimento del danno per il preteso abuso del lavoro flessibile. La Corte d'appello aveva respinto entrambe le domande, affermando che la disciplina regionale siciliana sui consorzi di bonifica non consentiva la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e che la domanda risarcitoria era stata proposta solo in connessione con la conversione, senza una autonoma allegazione di responsabilità ex art. 1218 c.c. Il ricorrente ha quindi dedotto: (1) violazione delle norme sul contratto a termine e della disciplina regionale, sostenendo che, accertata l'illegittimità dei termini, avrebbe dovuto disporsi la conversione; (2) violazione delle norme sul risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, sostenendo che la domanda risarcitoria era stata comunque formulata e che la Corte d'appello ne aveva erroneamente escluso l'esame; ha inoltre denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, per i consorzi di bonifica siciliani, la L.R. n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzioni a tempo indeterminato posto dall'art. 32 della L.R. n. 45 del 1995 e, in caso di violazione dei limiti al contratto a termine, non è consentita la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi al risarcimento del danno, perché formulati in modo non specifico e perché il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente nel ricorso il contenuto dell'atto introduttivo, così da consentire il controllo sulla effettiva proposizione di una domanda risarcitoria autonoma ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1218 c.c. Ha escluso anche il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e non mancante graficamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 1, 4, 5 d.lgs. n. 368 del 2001

    invocati dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità dei contratti a termine

  • art. 1, comma 1-bis, L.R. n. 12 del 1991

    richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina regionale

  • art. 32 L.R. n. 45 del 1995

    ritenuto dalla Corte norma che vieta le assunzioni a tempo indeterminato e non superata dalla L.R. n. 76 del 1995

  • L.R. n. 76 del 1995

    interpretata come disciplina speciale che autorizza l'uso del tempo determinato senza derogare al divieto di stabilizzazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per abuso del lavoro flessibile

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    evocato dal ricorrente quale base del risarcimento del danno da illegittimo ricorso al lavoro a termine, ma ritenuto non correttamente dedotto in ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte esclude il vizio

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone il deposito degli atti/processi rilevanti e la loro indicazione specifica

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti giurisprudenziali

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale speciale sui contratti a tempo determinato non comporta, di per sé, la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato quando siano violati i limiti dell'assunzione flessibile.
  • Quando il legislatore regionale prevede una disciplina speciale del lavoro a termine in un settore pubblico economico, essa può escludere l'applicazione dei principi generali sulla trasformazione del rapporto elaborati per altri contesti pubblicistici.
  • Il lavoratore che intenda far valere in cassazione una domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine deve indicare in modo specifico dove e come tale domanda sia stata proposta nel giudizio di merito, riproducendo o localizzando gli atti rilevanti.
  • La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una motivazione mancante o incomprensibile in modo radicale; non basta la critica alla correttezza o alla sintesi della motivazione stessa.
  • Nel ricorso per cassazione il principio di specificità impone che le censure siano puntuali e correlate alla motivazione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile o manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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