Sentenza n. 7523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00989/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del 17 luglio 2023 di presa d’atto della conclusione del procedimento finalizzato all’espunzione dal Programma Urbano Parcheggi dell’intervento per un parcheggio in piazza Dalmazia, nonché avviso di avvio del procedimento e delibera capitolina recante le linee guida per il nuovo PUP; in appello, sentenza del TAR Lazio n. 989/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 989/2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro gli atti relativi all’espunzione dal PUP del parcheggio di piazza Dalmazia. Ha dedotto: 1) errata applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., sostenendo che la determinazione, pur qualificata endoprocedimentale, aveva arrestato il procedimento avviato su istanza di parte ed era quindi immediatamente lesiva; 2) violazione degli artt. 105 e 34, comma 2, c.p.a., perché il TAR, pur pronunciando in rito, aveva svolto valutazioni di merito e dichiarato anche l’improcedibilità con riferimento alla cessazione dello stato emergenziale al 31 dicembre 2012, sostituendosi all’amministrazione nell’esercizio di un potere non ancora esercitato; 3) violazione dell’art. 89, comma 16, delle NTA del PRG e degli artt. 9 e 10 della legge urbanistica n. 1150/1942, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità, assumendo che l’intervento non era stato incluso tra quelli da espungere con la deliberazione capitolina n. 79/2017, che la documentazione richiesta era stata infine depositata e che l’espunzione avrebbe richiesto una modifica del PRG; 4) difetto di motivazione e violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria e illogicità, poiché la determinazione avrebbe introdotto ragioni nuove rispetto all’avviso di avvio e avrebbe qualificato gli elaborati come incompleti, carenti e non aggiornati senza specificarne le ragioni; 5) violazione del legittimo affidamento e dei doveri di correttezza e buona fede, prospettando una possibile responsabilità precontrattuale. La società aveva depositato nel luglio 2023 le integrazioni progettuali richieste nel 2013, riconoscendo il grave ritardo ma sostenendo che sussisteva ancora interesse alla realizzazione del parcheggio. In appello ha chiesto l’annullamento degli atti e la riforma della sentenza, riservandosi un’azione risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di appello né le questioni di rito e di merito riproposte: la società appellante ha rinunciato all’appello ai sensi dell’art. 84 c.p.a., dopo aver richiamato la deliberazione capitolina n. 110 del 23 giugno 2026, e Roma Capitale non si è opposta alla rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese. Verificati l’ampiezza dei poteri conferiti ai difensori e la non opposizione dell’amministrazione, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso in appello formulata dai difensori della società appellante, all’ampiezza dei poteri conferiti ai predetti difensori nella procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellante e alla non opposizione del Comune di Roma alla rinuncia, al Collegio non resta che dare atto della rinuncia all’appello, con conseguente estinzione del giudizio.
La rinuncia all’appello, quando risulta validamente formulata dai difensori in forza dei poteri conferiti e non vi è opposizione della controparte, determina l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso in appello formulata dai difensori della società appellante, all’ampiezza dei poteri conferiti ai predetti difensori nella procura rilasciata dal legale rappresentante della società appellante e alla non opposizione del Comune di Roma alla rinuncia, al Collegio non resta che dare atto della rinuncia all’appello, con conseguente estinzione del giudizio.
La rinuncia all’appello validamente manifestata e non contrastata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello validamente formulata dai difensori entro i poteri conferiti e non contrastata dalla controparte comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
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