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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25546/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di una donna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, limitatamente alla condotta relativa alla reintegrazione nel compossesso dell’azienda destinata a lavanderia, escludendo invece la rilevanza penale della mancata reintegrazione nell’immobile. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo: secondo il ricorso, i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità sulla sola esistenza del provvedimento giudiziale e sull’evoluzione della vicenda, senza individuare elementi concreti di condotta elusiva; sarebbe stato inoltre trascurato l’atteggiamento collaborativo dell’imputata, che tramite il difensore aveva manifestato la volontà di restituire le chiavi, e non sarebbe emerso alcun ostacolo all’accesso alla lavanderia. Con il secondo motivo è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p. e del favor rei, sostenendo che la Corte territoriale, pur rilevando un’aporia motivazionale in primo grado, aveva confermato la decisione senza sciogliere il contrasto logico e aveva valorizzato elementi probatori ritenuti dalla difesa privi di reale significato dimostrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna per il solo profilo dell’inosservanza dell’ordine di reintegrazione nel compossesso dell’azienda adibita a lavanderia. La Corte ha chiarito che il dispositivo della sentenza di merito restava valido nonostante una non condivisa affermazione della Corte di appello sulla mancata consegna delle chiavi dell’immobile, perché tale profilo era rimasto estraneo alla condanna, circoscritta all’azienda. Nel merito ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come elusiva, osservando che il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. richiede una mancata esecuzione dolosa del provvedimento giudiziale quando l’attuazione concreta presupponga la collaborazione dell’obbligato. Nel caso concreto, l’ordine richiedeva la consegna di chiavi, documentazione contabile e amministrativa e altri beni strumentali, sicché la collaborazione della destinataria era necessaria; le valutazioni di merito, fondate sulla gestione autonoma dell’attività, sulle dichiarazioni della commercialista e su riprese video, sono state giudicate non manifestamente illogiche e idonee a dimostrare una condotta ostruzionistica ed elusiva. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 388, comma 2, c.p.

    mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

    Integra il reato la condotta elusiva di chi, essendo destinatario di un provvedimento giudiziale non coattivamente eseguibile, ometta dolosamente di collaborare alla sua concreta attuazione; la norma tutela l’effettività della giurisdizione, non l’autorità astratta della decisione.

  • art. 2, comma 2, c.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di interpretazione più favorevole; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva perché le risultanze probatorie non impongono un esito favorevole all’imputata.

  • art. 703 c.p.c.

    Il provvedimento civile emesso ai sensi di tale norma, in attuazione di misura cautelare, imponeva la reintegrazione nel compossesso dell’immobile e dell’azienda.

  • art. 669 duodedes c.p.c.

    Le misure cautelari civili adottate in base a tale disposizione possono rilevare ai fini dell’art. 388, comma 2, c.p. se dirette alla tutela della proprietà, del possesso o del credito.

  • art. 616 c.p.p.

    La soccombenza in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice non si esaurisce nel semplice rifiuto verbale di adempiere: occorre una condotta concretamente elusiva, penalmente rilevante quando l’adempimento richieda l’attiva collaborazione dell’obbligato.
  • La tutela penale dell’art. 388, comma 2, c.p. mira a garantire l’effettività della giurisdizione; di conseguenza, nei provvedimenti la cui esecuzione dipende dal comportamento del destinatario, l’omissione collaborativa può integrare il reato.
  • Quando il dispositivo della sentenza di merito circoscrive la condanna a una specifica parte della condotta, eventuali perplessità motivazionali su profili estranei al dispositivo non incidono, se la statuizione finale resta chiara.
  • In sede di legittimità, una censura sulla valutazione delle prove è infondata se la motivazione di merito, complessivamente considerata, non è manifestamente illogica e valorizza elementi probatori coerenti con la condotta contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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