Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50649/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava condanne per estorsioni aggravate dall'art. 416-bis. Scarano denunciava nullità processuale per mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia; Vollaro lamentava omissione di valutazione di specifici motivi di appello (anche ai sensi dell'art. 546 c.p.p.) proposti da diverso difensore; Sparano contestava (i) l'identificazione dell'intercettato relativo al capo 6) e (ii) la travisamento della prova circa la responsabilità al capo 15); Silvestrino contestava la qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" e la valutazione probatoria relativa al tentativo di estorsione (anche per incertezza sull'identificazione del "Carmine").

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (i) accolto il ricorso di Scarano per la nullità assoluta derivante dalla mancata notifica dell'avviso al difensore di fiducia e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per Scarano, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio; (ii) accolto il ricorso di Vollaro limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e al trattamento sanzionatorio, annullando e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti; (iii) accolto parzialmente il ricorso di Sparano annullando la sentenza limitatamente al capo 6) (rinvio per nuovo esame) e dichiarando irrevocabile la condanna per il capo 15) (ricorso inammissibile su tale punto); (iv) dichiarato inammissibile il ricorso di Silvestrino, condannandolo alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre la Corte ha richiamato principi di giurisprudenza sulle nullità rilevanti e sui limiti della sindacabilità da parte della Cassazione circa le valutazioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante "metodo mafioso": la Corte territoriale ha ritenuto che modalità quali la convocazione dal soggetto apicale e taluni elementi intercettati possano integrare l'aggravante; la Cassazione ha ritenuto necessaria una nuova verifica per Vollaro su tale circostanza e sul trattamento sanzionatorio

  • art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen.

    Nullità assoluta degli atti quando manca l'avviso di udienza al difensore di fiducia la cui presenza è obbligatoria: applicata per il caso Scarano

  • art. 179, comma primo cod. proc. pen.

    Complementare alla art.178: conferma l'illegittimità degli atti svolti in assenza del difensore di fiducia non correttamente avvisato

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Nomina del difensore d'ufficio non può surrogare il diritto dell'imputato al difensore di fiducia tempestivamente nominato; la mancata comunicazione al difensore scelto integra nullità

  • art. 546 c.p.p.

    Regole sull'appello e ambito di esame: la Corte deve confrontarsi con i motivi specifici proposti da ciascun difensore; omissioni significative nella valutazione dei motivi possono giustificare annullamento e rinvio

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione della condanna per spese processuali e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato: applicata a Silvestrino (euro 3.000 alla Cassa delle ammende)

  • art. 624 c.p.p.

    Dichiarazione di irrevocabilità di una parte della sentenza (usata per dichiarare irrevocabile la condanna di Sparano sul capo 15)

  • art. 6 CEDU (rif. giurisprudenza)

    Principio del diritto ad avere il difensore di propria scelta (richiamato dalla giurisprudenza di legittimità: la nomina d'ufficio non può sostituire la scelta fiduciaria dell'imputato)

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta degli atti del giudizio di appello quando la presenza del difensore è obbligatoria: ciò comporta annullamento e nuovo giudizio.
  • Se in appello la Corte territoriale non si confronta con i motivi specifici e distinti proposti da un difensore, la Cassazione può annullare e rinviare la decisione limitatamente alle questioni non valutate.
  • La Corte di Cassazione non valuta nuovamente i fatti e le valutazioni probatorie riservate al giudice di merito: doglianze che propongono una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti.
  • Per contestare l'aggravante di cui all'art. 416-bis è necessario un'argomentazione puntuale sul perché le modalità non integrino il "metodo mafioso"; elementi come la convocazione dall'apicale e il contesto delle richieste possono essere ritenuti significativi dal giudice.
  • Quando più difensori rappresentano posizioni diverse, la Corte deve adempiere all'obbligo di esaminare tutte le censure effettivamente proposte; il difetto di esame può svantaggiare il singolo imputato e causare annullamento parziale.
  • La condanna del ricorrente al pagamento di sanzioni e spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. può essere disposta quando il ricorso sia inammissibile o manifestamente infondato, tenendo conto dei profili di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.