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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24103/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 16/10/2023 che aveva disposto gli arresti domiciliari per Lupo Cosima per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, in relazione all'art. 80, comma 2). La difesa ha dedotto: (i) insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi a carico, sottolineando che la ricorrente sarebbe stata identificata solo tramite un diminutivo e che le intercettazioni richiamate non proverebbero una sua consapevole partecipazione; (ii) vizio di motivazione circa l'attualità e la persistenza del pericolo di reiterazione, contestando che il Tribunale si sia limitato a formule generiche anziché a elementi concreti che giustifichino la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente esaminato e ricomposto gli elementi indiziari (identificazione tramite il diminutivo "Mimina" documentato anche da post Facebook e nome profilo, conversazioni intercettate, arresto in flagranza e sequestro di sostanze e materiale per il confezionamento, versamenti periodici di denaro a favore dell'organizzazione e consegna dei proventi a sodali dopo arresti) e che da tali elementi emergessero gravi indizi di partecipazione consapevole all'associazione. La Corte ha richiamato i principi per cui, ai fini delle misure cautelari, la soglia probatoria è diversa e meno rigorosa di quella richiesta per la condanna, che per i reati associativi non è necessaria la prova della consumazione dei reati-fine e che non è indispensabile la conoscenza reciproca tra tutti gli associati. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione desunto dalle modalità, dall'intensità e dalla persistenza dell'attività di spaccio (proventi settimanali significativi) e ha confermato l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Contestualmente alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte rileva che per la configurabilità della partecipazione associativa non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine, essendo sufficiente un contributo causale alla vita dell'organizzazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Richiamato come riferimento normativo rispetto alla contestazione delle aggravanti o collegamenti con le specifiche contestazioni; utilizzato nel quadro complessivo delle imputazioni

  • cod. proc. pen., art. 273

    Disciplina delle misure cautelari personali: la Corte sottolinea la differenza tra la nozione di 'gravi indizi' ai fini cautelari e la prova richiesta per la condanna, richiamando che l'art. 273 richiama parti di art. 192 ma non il comma 2 di quest'ultimo

  • cod. proc. pen., art. 274

    Regola le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione): la Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalle modalità e dalla gravità concreta del fatto, nonché da elementi oggettivi relativi alla personalità e al comportamento dell'indagato

  • cod. proc. pen., art. 192

    Norma sul grado di evidenza richiesto per la decisione di merito: la Corte precisa che i criteri di precisione e concordanza degli indizi previsti dal comma 2 non sono applicabili pienamente in sede cautelare

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo: richiamato come fonte di parametri oggettivi che possono informare la valutazione della pericolosità e della probabilità di reiterazione

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per reati associativi la soglia probatoria è più bassa rispetto al giudizio di condanna: sono sufficienti indizi idonei a fondare una 'qualificata probabilità' di responsabilità.
  • Per reati associativi non è necessaria la prova della commissione dei reati-fine: è sufficiente dimostrare una partecipazione consapevole e un contributo, anche minimo ma non insignificante, alla struttura criminale.
  • La mancanza di conoscenza diretta tra tutti i membri dell'associazione non esclude la configurabilità del reato associativo, purché vi sia la volontà e la consapevolezza di partecipare insieme ad almeno altre due persone.
  • La Corte di Cassazione, in sede di controllo di legittimità sulle misure cautelari, non può rivedere i fatti né riesaminare ex novo il materiale probatorio: il suo esame è limitato a verificare che il provvedimento impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti.
  • Il pericolo di reiterazione può essere ricavato dalle modalità, dall'intensità e dalla persistenza dell'attività criminosa (es. proventi settimanali sistematici), e ciò può giustificare misure più afflittive se altre misure risultano inadeguate.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi analoghi la difesa deve puntare su difetti formali e sostanziali della motivazione (es. identificazione errata, lacune logiche, mancanza di collegamenti oggettivi) o proporre misure alternative concretamente adeguate e provate.

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