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Ordinanza

Ordinanza n. 3574/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione dal Lotto 3 (CIG: B9BA37B2FD) della “procedura di gara aperta in tre lotti ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per la conclusione, per ogni lotto, di un accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di moduli detentivi finalizzata all’ampliamento delle strutture carcerarie esistenti”; - della richiesta di chiarimenti trasmessa da Invitalia in data 31 marzo 2026; - del provvedimento n. 171760 del 29 maggio 2026 di aggiudicazione del Lotto 3 della predetta gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese con NEXT-A S.r.l. (Studio Amati S.r.l.) e 3BA S.r.l.; - di ogni atto o provvedimento ai predetti antecedente, presupposto, connesso, susseguente e consequenziale; nonché per la condanna: - dell’Amministrazione a disporre il subentro nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi che dovessero essere nelle more stipulati e nell’esecuzione del servizio eventualmente avviato; per il risarcimento - dei danni subiti e subendi a causa e per effetto della illegittimità del provvedimento di esclusione, del provvedimento di aggiudicazione e degli ulteriori atti e provvedimenti che dovessero essere assunti conseguenzialmente ai predetti.

Giustizia amministrativa202606483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 3 di una gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, richiesta di chiarimenti e successiva aggiudicazione del lotto a un raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dal Lotto 3 di una procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'ampliamento di strutture carcerarie. Sono stati inoltre impugnati una richiesta di chiarimenti trasmessa da Invitalia e il successivo provvedimento di aggiudicazione del lotto a un raggruppamento temporaneo di imprese. La ricorrente ha chiesto anche il subentro nell'accordo quadro e nei contratti attuativi eventualmente stipulati, nonché il risarcimento dei danni. In sede cautelare ha prospettato il rischio di una «interruzione forzata dell’attività sul mercato italiano».

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non presentasse i requisiti di attualità e concretezza necessari per la concessione della tutela cautelare. L'accordo quadro ha durata di 48 mesi decorrenti dalla stipula e le attività affidate saranno svolte soltanto dopo una prima fase di mera progettazione esecutiva, oggetto di una distinta gara a monte relativa alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla fornitura dei moduli detentivi. Tali circostanze hanno escluso, allo stato, l'imminenza e la concretezza del danno dedotto. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 120 c.p.a. e ha compensato le spese della fase cautelare ai sensi dell'art. 57 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la tutela cautelare nel processo amministrativo; il pregiudizio allegato deve essere attuale e concreto.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata rinviata alla trattazione dell'udienza pubblica secondo il rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 57 c.p.a.

    Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede che il pregiudizio allegato sia attuale e concreto; il rischio meramente eventuale o temporalmente distante non è sufficiente a giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
  • La durata pluriennale di un accordo quadro e la subordinazione dell'avvio delle prestazioni a una precedente fase di progettazione possono escludere, in sede cautelare, l'imminenza del danno prospettato dall'operatore escluso dalla gara.
  • Nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento, il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato all'udienza pubblica fissata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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