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Sentenza

Sentenza n. 4066/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Ordinanza n. 46 del 25/07/2025, pubblicata all’Albo Pretorio fino al 25/08/2025, con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha ordinato l’istituzione del divieto di transito all’interno del centro abitato di Siziano; della Ordinanza n. 47 del 25/07/2025, pubblicata all’Albo Pretorio fino al 25/08/2025, con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha ordinato l’istituzione del divieto di transito in via Campomorto; della Ordinanza n. 55 del 03/09/2025 con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha disposto integrazioni alle Ordinanze nn. 46/2025 e 47/2025; per quanto occorrer possa, della delibera GC n. 64 del 14/04/2025; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune Di Vidigulfo il 10 dicembre 2025: - della Ordinanza n. 70 del 21/11/2025, con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha ordinato l’istituzione del divieto di transito all’interno della frazione Campomorto del medesimo Comune dalle h 7.00 alle h 8.45 (doc. 14); - della Ordinanza n. 71 del 21/11/2025, con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha ordinato l’istituzione del divieto di transito nel centro abitato del medesimo Comune dalle h 7.00 alle h 8.45 (doc. 15); - della Ordinanza n. 72 del 21/11/2025, con cui il Responsabile Settore Vigilanza e Controllo del Territorio del Comune di Siziano ha ordinato l’istituzione del divieto di transito nel centro abitato del medesimo Comune dalle h 7.15 alle h 8.45 (doc. 16); -ove occorra, della delibera GC n. 144 del 11/11/2025 (doc. 17); -nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202504679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze del Comune di Siziano istitutive di divieti temporanei di transito nel capoluogo e nella frazione Campomorto, nonché successive ordinanze integrative e sostitutive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Vidigulfo ha impugnato le ordinanze nn. 46, 47 e 55 del 2025 del Comune di Siziano, nonché, con motivi aggiunti, le ordinanze nn. 70, 71 e 72 del 2025 e gli atti presupposti, contestando limitazioni temporanee al transito veicolare dirette ai veicoli provenienti dalle strade provinciali SP 205 e SP 50 e dirette verso il centro abitato di Siziano e la frazione Campomorto. Il ricorrente ha dedotto un pregiudizio alla circolazione e alla viabilità del proprio territorio, contiguo a quello di Siziano e collegato ai medesimi assi viari sovracomunali, sostenendo in sostanza che le limitazioni avrebbero riversato traffico sul Comune di Vidigulfo e che i provvedimenti avrebbero istituito una ZTL senza un adeguato fondamento. Il Comune di Siziano ha eccepito il difetto di legittimazione e la carenza di interesse a ricorrere. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione astratta del Comune di Vidigulfo, in quanto ente titolare di prerogative attinenti alla sicurezza del traffico sul proprio territorio e portatore degli interessi della comunità locale, ma ha ritenuto insussistente l'interesse concreto e attuale. Le ordinanze producevano effetti giuridici soltanto sul territorio di Siziano, limitando puntualmente e in determinate fasce orarie il transito in ingresso dai predetti assi provinciali, senza vietare la circolazione in senso opposto, senza incidere sulle restanti strade e prevedendo ampie deroghe. Il pregiudizio lamentato dal Comune di Vidigulfo derivava invece, secondo il giudice, dalla situazione strutturale della viabilità provinciale e solo in via di fatto risultava connesso alle ordinanze. Il vantaggio perseguito con l'annullamento sarebbe consistito nel ritorno del traffico nel centro abitato di Siziano e di Campomorto, vantaggio non tutelabile perché il Comune ricorrente non vanta una pretesa a che il traffico nel territorio di altro Comune sia regolato in modo da assorbire il traffico proveniente dalla viabilità provinciale.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente le eccezioni processuali. Ha distinto la legittimazione ad agire, valutata in astratto sulla base dell'affermazione di una posizione differenziata e qualificata, dall'interesse a ricorrere, che richiede una lesione personale, attuale e concreta e un'utilità specifica derivante dall'accoglimento. Ha ritenuto sussistente la legittimazione del Comune di Vidigulfo, ma ha accolto l'eccezione di carenza di interesse. Le ordinanze impugnate non configuravano una ZTL ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, d.lgs. 285/1992, poiché non introducevano una limitazione generalizzata su un'intera area, ma divieti mirati, temporalmente circoscritti e riferiti ai veicoli provenienti da determinate strade provinciali. Il danno allegato dal Comune ricorrente non era effetto diretto degli atti, bensì conseguenza della congestione della viabilità provinciale; inoltre, l'utilità perseguita non era giuridicamente tutelabile. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La norma, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno, individua l'interesse ad agire quale condizione dell'azione, richiedendo una concreta possibilità di conseguire un'utilità dall'accoglimento della domanda.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c., in quanto compatibili.

  • art. 3, comma 1, n. 54, d.lgs. 285/1992

    area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli

    La definizione di ZTL non è applicabile a provvedimenti che limitano in modo puntuale, temporaneo e direzionale il transito proveniente da specifiche strade, senza introdurre una limitazione generalizzata sull'intera area.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire nel processo amministrativo richiede l'affermazione della titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata e deve essere valutata in astratto sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.
  • L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione distinta dalla legittimazione e sussiste soltanto quando il ricorrente dimostri una lesione personale, attuale e concreta e un'utilità specifica e giuridicamente tutelabile derivante dall'annullamento dell'atto.
  • Un ente locale non ha interesse a impugnare un provvedimento adottato da altro Comune con effetti limitati al territorio di quest'ultimo quando il pregiudizio lamentato deriva direttamente da criticità strutturali della viabilità sovracomunale e non dagli effetti giuridici propri dell'atto impugnato.
  • Non è configurabile una ZTL quando l'amministrazione introduce divieti temporanei e circoscritti, riferiti ai veicoli provenienti da specifiche strade e diretti verso determinate zone, senza limitare generalizzatamente l'accesso e la circolazione nell'intera area e lasciando ferme la circolazione inversa e le deroghe previste.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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