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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30980/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Martorana era stato processato per simulazione di reato (art. 367 c.p.) e per tentata truffa (artt. 56, 640 c.p.) in relazione alla denuncia di furto della propria autovettura e alla richiesta di indennizzo assicurativo. In Cassazione il difensore ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata partecipazione del difensore all'udienza di trattazione orale del 20.01.2022 (cambio del rito da cartolare a orale non comunicato); (2) vizio di utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Campagna, rese su documenti stranieri dichiarati inutilizzabili/di relato (art. 195 c.p.p.); (3) mancata assunzione di prova decisiva (rinnovazione istruttoria richiesta per ascolto del teste Haddouch e produzione del passaporto del Rispoli); (4) carenza/illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; (5) omessa motivazione sull'entità dell'aumento di pena per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa comunicazione del cambiamento di rito ha privato la difesa della partecipazione all'udienza di discussione, configurando una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Questo motivo è risultato assorbente rispetto agli altri. Tuttavia la Cassazione ha inoltre rilevato che i reati erano ormai estinti per prescrizione (capo a: prescrizione intervenuta il 13/02/2022; capo b: prescrizione intervenuta il 19/02/2022) e, non essendo emerso dalle sentenze di merito che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla simulazione di reato: contestata al capo a) per la falsa denuncia di furto dell'autovettura.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 640 c.p.; rilevanza nella configurazione del concorso di persone o nella valutazione della fattispecie di tentata truffa.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla truffa: contestata come tentata truffa ai danni della compagnia assicurativa (capo b).

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di comunicare alle parti il provvedimento che dispone la trattazione orale quando si cambia il rito da cartolare a orale; la mancata comunicazione, se l'udienza si celebra in assenza della parte non informata, determina la nullità generale a regime intermedio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), d), e), cod. proc. pen.

    Norme di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione: lett. c) relativa alla violazione di norme di rito (es. art. 178), lett. d) omessa assunzione di prova decisiva, lett. e) vizio di motivazione; il ricorso è stato fondato sul primo motivo di cui alla lett. c).

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità di atti/prove acquisite da autorità estere per soli fini investigativi e limita l'uso di contenuti 'de relato' in dibattimento; il ricorrente ha censurato l'uso di dichiarazioni sull'epistolografia proveniente dall'estero.

  • art. 351 cod. proc. pen.

    Norme sulla testimonianza e sulle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; la difesa ha sostenuto che le dichiarazioni del Rispoli avrebbero dovuto essere acquisite secondo le regole previste e non riformulate da terzi.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini dell'annullamento per estinzione del reato, deve risultare che dalle decisioni di merito non emerga che il fatto non sussiste; la Cassazione ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta, pronunciando l'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Il mutamento del rito da cartolare a trattazione orale deve essere comunicato a tutte le parti: la mancata comunicazione che impedisca la partecipazione della difesa integra una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Quando in Cassazione si accerta una nullità procedurale che incide sul diritto di difesa, quella censura può essere assorbente rispetto ad altri motivi; tuttavia se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Documenti o notizie provenienti da autorità di polizia estere per "soli fini investigativi" possono essere dichiarati inutilizzabili; le testimonianze che riportano de relato il contenuto di tali documenti possono essere inammissibili o prive di efficacia probatoria.
  • La mancata assunzione di prove ritenute decisive (testimoni, documenti esteri, certificati di viaggio) costituisce motivo di gravame in Cassazione ma può risultare procedimentalmente assorbito se è accertata un'altra nullità determinante.
  • Le censure sulla valutazione delle attenuanti e sulla concessione della sospensione condizionale della pena sono in larga parte questioni di merito che richiedono una motivazione adeguata; l'assenza o l'illogicità della motivazione può costituire vizio censurabile in Cassazione.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima di nuovo giudizio, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, salvo che dalle decisioni di merito emerga l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.

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