Cassazione Penale, Sentenza n. 30980/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Martorana era stato processato per simulazione di reato (art. 367 c.p.) e per tentata truffa (artt. 56, 640 c.p.) in relazione alla denuncia di furto della propria autovettura e alla richiesta di indennizzo assicurativo. In Cassazione il difensore ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 178 c.p.p. per mancata partecipazione del difensore all'udienza di trattazione orale del 20.01.2022 (cambio del rito da cartolare a orale non comunicato); (2) vizio di utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Campagna, rese su documenti stranieri dichiarati inutilizzabili/di relato (art. 195 c.p.p.); (3) mancata assunzione di prova decisiva (rinnovazione istruttoria richiesta per ascolto del teste Haddouch e produzione del passaporto del Rispoli); (4) carenza/illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; (5) omessa motivazione sull'entità dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa comunicazione del cambiamento di rito ha privato la difesa della partecipazione all'udienza di discussione, configurando una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. Questo motivo è risultato assorbente rispetto agli altri. Tuttavia la Cassazione ha inoltre rilevato che i reati erano ormai estinti per prescrizione (capo a: prescrizione intervenuta il 13/02/2022; capo b: prescrizione intervenuta il 19/02/2022) e, non essendo emerso dalle sentenze di merito che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Norma sostanziale sulla simulazione di reato: contestata al capo a) per la falsa denuncia di furto dell'autovettura.
art. 56 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 640 c.p.; rilevanza nella configurazione del concorso di persone o nella valutazione della fattispecie di tentata truffa.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa: contestata come tentata truffa ai danni della compagnia assicurativa (capo b).
art. 178 cod. proc. pen.
Imposto l'obbligo di comunicare alle parti il provvedimento che dispone la trattazione orale quando si cambia il rito da cartolare a orale; la mancata comunicazione, se l'udienza si celebra in assenza della parte non informata, determina la nullità generale a regime intermedio.
art. 606, comma 1, lett. c), d), e), cod. proc. pen.
Norme di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione: lett. c) relativa alla violazione di norme di rito (es. art. 178), lett. d) omessa assunzione di prova decisiva, lett. e) vizio di motivazione; il ricorso è stato fondato sul primo motivo di cui alla lett. c).
art. 195 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità di atti/prove acquisite da autorità estere per soli fini investigativi e limita l'uso di contenuti 'de relato' in dibattimento; il ricorrente ha censurato l'uso di dichiarazioni sull'epistolografia proveniente dall'estero.
art. 351 cod. proc. pen.
Norme sulla testimonianza e sulle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; la difesa ha sostenuto che le dichiarazioni del Rispoli avrebbero dovuto essere acquisite secondo le regole previste e non riformulate da terzi.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che, ai fini dell'annullamento per estinzione del reato, deve risultare che dalle decisioni di merito non emerga che il fatto non sussiste; la Cassazione ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta, pronunciando l'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- Il mutamento del rito da cartolare a trattazione orale deve essere comunicato a tutte le parti: la mancata comunicazione che impedisca la partecipazione della difesa integra una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Quando in Cassazione si accerta una nullità procedurale che incide sul diritto di difesa, quella censura può essere assorbente rispetto ad altri motivi; tuttavia se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Documenti o notizie provenienti da autorità di polizia estere per "soli fini investigativi" possono essere dichiarati inutilizzabili; le testimonianze che riportano de relato il contenuto di tali documenti possono essere inammissibili o prive di efficacia probatoria.
- La mancata assunzione di prove ritenute decisive (testimoni, documenti esteri, certificati di viaggio) costituisce motivo di gravame in Cassazione ma può risultare procedimentalmente assorbito se è accertata un'altra nullità determinante.
- Le censure sulla valutazione delle attenuanti e sulla concessione della sospensione condizionale della pena sono in larga parte questioni di merito che richiedono una motivazione adeguata; l'assenza o l'illogicità della motivazione può costituire vizio censurabile in Cassazione.
- Se la prescrizione è intervenuta prima di nuovo giudizio, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, salvo che dalle decisioni di merito emerga l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato.
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