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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25622/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una infermiera dipendente di un'azienda sanitaria locale aveva chiesto l'accertamento del diritto a fruire del servizio mensa, o in alternativa del buono pasto sostitutivo, in relazione ai giorni di effettiva presenza al lavoro e alla particolare articolazione del suo orario, svolto in turni mattutini, pomeridiani e notturni. Sosteneva che la contrattazione collettiva di comparto e il regolamento aziendale non consentissero all'ente di limitare unilateralmente il beneficio ai soli dipendenti con orario "a cavallo" della fascia pranzo o con determinate tipologie di turnazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo il regolamento aziendale che circoscriveva i buoni pasto a specifiche categorie di personale e a certe fasce orarie. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 29 c.c.n.l. sanità; erronea attribuzione all'azienda del potere di individuare i criteri degli aventi diritto; motivazione apparente o contraddittoria; illegittimo ricorso analogico ad altri comparti del pubblico impiego; contrasto del regolamento con l'art. 8 d.lgs. 66/2003; violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 29 del c.c.n.l. comparto sanità, letto alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata e dell'art. 8 d.lgs. 66/2003, non consenta all'azienda di restringere i destinatari del buono pasto rispetto alla nozione di "particolare articolazione dell'orario". Ha affermato che il buono pasto è un'agevolazione assistenziale collegata alla pausa pranzo e che non può essere negato solo perché il turno non cade nelle fasce orarie normalmente destinate al pasto o perché il pasto sia consumato fuori da tali fasce. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto collettivo, la cui violazione era denunciata dalla ricorrente.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto collettivo.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione della disciplina contrattuale.

  • art. 29 c.c.n.l. Comparto sanità 20 settembre 2001

    "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive"; "Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti... nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario"

    La clausola non attribuisce direttamente il servizio a prescindere dalle determinazioni aziendali sull'organizzazione, ma la nozione di particolare articolazione dell'orario non può essere interpretata in senso restrittivo tale da escludere i lavoratori a turno intero o in fasce diverse da quelle tradizionali del pranzo.

  • art. 4 c.c.n.l. 31 luglio 2009

    Ha modificato l'art. 29 chiarendo che l'organizzazione e la gestione dei servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, ma resta ferma la competenza del contratto collettivo nella definizione delle regole sulla fruibilità e sull'esercizio del diritto di mensa.

  • art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    La pausa deve essere concessa quando l'orario giornaliero supera le sei ore; modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro.

  • art. 40, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato per ribadire che la contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con i vincoli del contratto collettivo nazionale e che le clausole difformi sono nulle e inapplicabili.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17

    Richiamata per il rafforzamento del controllo sulla spesa della contrattazione decentrata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per difetto o apparenza di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nei motivi di ricorso sotto il profilo della motivazione della sentenza.

  • artt. 3, 97 e 98 Cost.

    Invocati per censurare la disciplina aziendale ritenuta discriminatoria o irragionevole.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto quale modalità sostitutiva del servizio mensa va letto alla luce della contrattazione collettiva di comparto e non può essere compresso da regolamenti aziendali che introducano criteri più restrittivi rispetto alla clausola nazionale.
  • La "particolare articolazione dell'orario" non coincide soltanto con il lavoro svolto nelle fasce orarie normalmente destinate al pranzo: essa ricorre quando l'orario giornaliero comporti la necessità di una pausa, anche se il turno è collocato in orari diversi o continui.
  • Il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale connessa alla pausa di lavoro e alla tutela del benessere psico-fisico del dipendente; pertanto la sua attribuzione non può essere subordinata a requisiti ulteriori non previsti dalla fonte collettiva nazionale.
  • La contrattazione decentrata e i regolamenti aziendali non possono derogare in peius alla disciplina nazionale né introdurre esclusioni di categorie di lavoratori non desumibili dal contratto collettivo.
  • L'interpretazione della clausola collettiva deve essere sistematica e coerente con la funzione della pausa pranzo nel d.lgs. n. 66/2003, che collega il pasto al periodo di pausa e non a specifiche fasce orarie prefissate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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