Sentenza n. 14261/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento previa sospensiva - della deliberazione n. 431 del 09/03/2026 e relativi allegati, comunicata in data 17 marzo (docc. 1e 2), nella parte in cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, a Storz la “Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata al noleggio per 24 mesi di n.8 sistemi di videolaparoscopia 4K per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e delle Nuove Tecnologie, della U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti, della U.O.C. Chirurgia Toracica e della U.O.C. Chirurgia Pediatrica” (CIG B63A0B14C3); - dei verbali di gara e relativi allegati (cfr. doc. 1), nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara (docc. 3, 4 e 5) e dei chiarimenti (doc. 6), nei limiti di cui al presente ricorso; - del contratto, ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente E per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OLYMPUS ITALIA S.R.L. il 24\4\2026: Per l’annullamento previa sospensiva - della deliberazione n. 431 del 09/03/2026 e relativi allegati, comunicata in data 17 marzo, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, a Storz la “Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata al noleggio per 24 mesi di n.8 sistemi di videolaparoscopia 4K per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Generale, d’Urgenza e delle Nuove Tecnologie, della U.O.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti, della U.O.C. Chirurgia Toracica e della U.O.C. Chirurgia Pediatrica” (CIG B63A0B14C3); - dei verbali di gara e relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso; - del contratto, ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente E per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso. E con il presente ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio in epigrafe anche per l’annullamento, previa sospensiva, - della deliberazione n. 794 del 22/04/2026, avente ad oggetto “Rettifica parziale della Deliberazione n. 431 del 09/03/2026 per correzione errore materiale”, e dei verbali n. 1 del 14/10/2025 e n. 4 del 16/04/2026 ad essa allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; e, ove dovuto, nei limiti di cui al presente ricorso: - della comunicazione prot. n. PI196957-25 del 19/09/2025; - della comunicazione prot. n. PI200055-25 del 23/09/2025; - della comunicazione prot. n. PI203077-25 del 25/0972025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa prima classificata della procedura aperta per il noleggio biennale di otto sistemi di videolaparoscopia 4K, nonché gli atti di gara e la successiva rettifica dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione dell’offerta dell’impresa prima classificata, deducendo plurime violazioni della lex specialis, dei principi di par condicio, trasparenza e correttezza, degli artt. 17, 95, 98, 110 e 120 del d.lgs. 36/2023 e vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che la testina della telecamera offerta dall’aggiudicataria fosse priva dell’autofocus richiesto quale caratteristica minima; che non fossero state offerte tutte le ottiche 4K ICG richieste; che l’offerta contenesse quantitativi e indicazioni contraddittori o incompleti; che mancassero documenti tecnici prescritti; che vi fosse discrasia tra offerta tecnica e offerta economica; e che la verifica di anomalia fosse stata svolta tardivamente. Con i motivi aggiunti ha contestato anche la rettifica dell’offerta effettuata dall’aggiudicataria ai sensi dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023, sostenendo che essa avesse modificato sostanzialmente i quantitativi e incluso prodotti non presenti nell’offerta originaria, trasformandosi in una nuova offerta. L’amministrazione e l’aggiudicataria hanno sostenuto, rispettivamente, la discrezionalità tecnica della commissione, l’equivalenza funzionale del prodotto privo di autofocus, la natura meramente materiale della rettifica e la conformità dell’offerta alla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, assorbendo gli ulteriori motivi. Quanto alla testina della telecamera, ha rilevato che il capitolato prescriveva espressamente, tra le caratteristiche minime, autofocus e zoom digitale e che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, aveva confermato la necessità del requisito. Poiché il prodotto offerto dall’aggiudicataria era privo di autofocus, l’offerta non rispettava una caratteristica tecnica minima. Il principio di equivalenza non poteva operare per ammettere un prodotto sostanzialmente diverso, configurandosi un aliud pro alio; inoltre, la commissione non aveva svolto né adeguatamente motivato un autonomo giudizio di equivalenza, limitandosi sostanzialmente a recepire la dichiarazione dell’operatore economico. Il giudizio di equivalenza, ove ammissibile, deve precedere logicamente l’attribuzione dei punteggi e deve essere sorretto da una motivazione autonoma sulla concreta idoneità funzionale del prodotto. Quanto alla rettifica del 25 settembre 2025, il giudice ha escluso che si trattasse di un mero errore materiale: dal confronto tra le tabelle originaria e rettificata non emergeva uno semplice spostamento o sfasamento di righe, poiché i prodotti e quantitativi modificati non risultavano nell’offerta originaria. La rettifica aveva quindi introdotto una nuova offerta, in violazione dei limiti dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati e ha dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria a decorrere dalla conclusione delle verifiche necessarie per consentire il subentro della ricorrente. Azienda resistente e controinteressata sono state condannate, ciascuna, al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai principi applicabili alla procedura di affidamento e alla necessità di rispettare la lex specialis e la par condicio.
art. 25 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa della procedura aperta telematica.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa della procedura aperta.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle offerte.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il comma 4 consente la rettifica soltanto di errori materiali, senza modificare sostanzialmente l’offerta; non è ammissibile una rettifica che introduca una nuova offerta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta.
art. 120 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito del rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento.
art. 134 c.p.a.
Invocato dall’amministrazione per sostenere i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione.
Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023
Richiamato per la disciplina delle specifiche tecniche e del principio di equivalenza.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente di ammettere un prodotto difforme dalle specifiche tecniche soltanto quando esso assicuri una conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni richieste; non opera quando la difformità integra un aliud pro alio o riguarda una caratteristica minima essenziale prescritta dalla lex specialis.
- Quando la lex specialis qualifica una caratteristica tecnica come requisito minimo e non esplicita le finalità funzionali perseguite, la carenza di tale caratteristica può assumere natura strutturale e comportare l’esclusione dell’offerta, senza possibilità di sanatoria postuma.
- Il giudizio di equivalenza, ove ammissibile, appartiene alla fase di verifica dell’ammissibilità dell’offerta e deve precedere l’attribuzione dei punteggi; la stazione appaltante deve svolgere una valutazione autonoma e motivata sulla concreta idoneità funzionale del prodotto, non potendo limitarsi a recepire la dichiarazione dell’offerente.
- La rettifica dell’offerta ai sensi dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023 è ammessa solo per correggere un errore materiale manifesto, desumibile dall’offerta stessa, senza modificare sostanzialmente i contenuti dell’offerta né introdurre prodotti o quantitativi nuovi; diversamente, la rettifica costituisce una nuova offerta inammissibile.
- L’ammissione di un’offerta priva di requisiti tecnici minimi espressamente richiesti dalla lex specialis viola la par condicio, poiché la perentorietà del requisito può avere inciso sulla decisione di altri operatori di partecipare alla gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →