Sentenza n. 10146/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L''ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del decreto n. -OMISSIS- del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023 con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell''Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023, nella parte in cui pregiudica l''utile collocamento di parte ricorrente; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- del 26.10.2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale” con la seguente motivazione: “La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso”; - del verbale del 26.10.2023 n. -OMISSIS- con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri” e dell''annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”; - ove occorra e per quanto di ragione, dell''art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d''inidoneità”. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente E PER L''ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI volte a consentire all''odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell''intero carteggio afferente le prove attitudinali dell''aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 23 aprile 2026 con cui è stata esclusa la persistenza dell'interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito il giudizio di inidoneità, la graduatoria, le norme tecniche, il bando o le censure dedotte. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, il relativo verbale, gli atti e i documenti posti a fondamento della valutazione, la graduatoria finale di merito e il decreto di approvazione della graduatoria. Ha inoltre contestato, ove occorrente, le norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, il relativo profilo attitudinale e l'art. 11, comma 4, del bando, chiedendo la sospensione degli atti, la prosecuzione della procedura previa rivalutazione e nuovo colloquio, nonché l'accertamento dell'idoneità concorsuale. Dal testo non risultano esaminati specifici vizi di legittimità, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, del bando di concorso
Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità. I candidati giudicati “inidonei” non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso
La disposizione del bando prevedeva che il giudizio di inidoneità attitudinale comportasse l'esclusione dal concorso e la mancata inclusione nella graduatoria finale; il giudice non ne ha esaminato la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata; non incide sulla decisione di improcedibilità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità; non incidono sulla decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti impugnati.
- In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
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