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Sentenza

Sentenza n. 4435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo dell’Azienda Strade Lazio sul nulla osta necessario per la domanda di condono edilizio relativa a un ampliamento abusivo realizzato nel 1983

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva presentato nel 1986 una domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985 per sanare l’ampliamento abusivo di un ambiente dell’appartamento. Nel corso dell’istruttoria, Astral aveva negato il nulla osta ritenendo l’opera realizzata nella fascia di rispetto della strada Flacca e, quindi, non sanabile ai sensi dell’art. 33, comma 1, della l. n. 47/1985, poiché il vincolo di inedificabilità era anteriore all’esecuzione dell’abuso. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti error in iudicando e violazione degli artt. 31, 32 e 33 della l. n. 47/1985, del d.m. n. 1404/1968, dell’art. 19 della l. n. 765/1967, degli artt. 16 del d.lgs. n. 285/1992 e 26 del d.P.R. n. 495/1992, nonché dell’art. 8 delle NTA del PRG di Fondi e dell’art. 97 Cost. L’appellante ha sostenuto che l’immobile fosse inserito in un insediamento assimilabile a un centro abitato, in zona B4 del PRG, e posto a distanza superiore alle fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della strada; ha inoltre contestato l’applicabilità del d.m. n. 1404/1968, assumendo che la strada fosse una strada extraurbana secondaria e che l’opera fosse esterna alla relativa fascia di rispetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che l’abuso fosse stato realizzato nel 1983, quando la strada Flacca era ancora classificata come strada statale extraurbana, e che il d.m. n. 1404/1968 imponesse già una distanza minima di trenta metri dal ciglio stradale. Il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale opera ex lege, ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche concrete dell’opera e dall’accertamento di uno specifico pericolo per la circolazione, poiché tutela anche la futura disponibilità delle aree per lavori, cantieri, depositi e opere accessorie. Il vincolo non dipende dall’effettiva operatività o dal completamento del tracciato stradale. Poiché l’opera era successiva all’imposizione del vincolo assoluto di inedificabilità, ricadeva nell’art. 33, comma 1, lett. d), della l. n. 47/1985 ed era insuscettibile di sanatoria. Il Collegio ha distinto tale ipotesi da quella dell’opera anteriore al vincolo, per la quale può astrattamente operare l’art. 32 della medesima legge, previa acquisizione del parere dell’autorità preposta. L’appellante è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31, 32 e 33 l. n. 47/1985

    "Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse... d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree".

    L’art. 33, comma 1, lett. d), preclude la sanatoria delle opere realizzate dopo l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta; diversamente, per le opere anteriori al vincolo può trovare applicazione l’art. 32, previa acquisizione del parere dell’autorità preposta.

  • d.m. 1 aprile 1968, n. 1404

    "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati".

    Il decreto imponeva, per le strade statali extraurbane, una distanza minima dal ciglio stradale e costituiva, per le opere realizzate successivamente, un vincolo assoluto di inedificabilità.

  • art. 19 l. n. 765/1967

    Costituisce la base normativa del d.m. n. 1404/1968 sulle distanze minime a protezione del nastro stradale.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 285/1992

    Prevedono i divieti di costruire, ricostruire o ampliare edificazioni all’interno delle fasce di rispetto stradale.

  • artt. 26 e 27 d.P.R. n. 495/1992

    Confermano le limitazioni edilizie e le distanze applicabili nelle fasce di rispetto stradale secondo la classificazione della strada e la collocazione dentro o fuori dal centro abitato.

  • art. 3, punto 22, d.lgs. n. 285/1992

    "Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili".

    Definisce la fascia di rispetto stradale come area assoggettata a vincoli edilizi e di utilizzazione.

  • art. 9 l. n. 729/1961

    "Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa".

    È richiamato quale antecedente normativo del divieto assoluto di edificazione nelle fasce di rispetto autostradali.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all’accoglimento dell’appello, poiché il diniego è stato ritenuto conforme alla disciplina vincolistica applicabile.

Massime di principio

  • Il vincolo di inedificabilità derivante da una fascia di rispetto stradale opera ex lege, ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche concrete dell’opera e dalla prova di uno specifico pericolo per la circolazione, poiché tutela anche la disponibilità delle aree per future esigenze di manutenzione, lavori, cantieri, depositi e opere accessorie.
  • L’operatività del vincolo di rispetto stradale non decorre dall’ultimazione, dal collaudo o dall’effettiva operatività del tracciato, ma può precedere la realizzazione fisica della strada, in funzione di tutela preventiva delle aree necessarie all’opera pubblica.
  • Ai fini dell’art. 33, comma 1, lett. d), della l. n. 47/1985, un abuso edilizio realizzato dopo l’imposizione di un vincolo stradale comportante inedificabilità assoluta non è suscettibile di sanatoria; se invece l’opera è anteriore all’imposizione del vincolo, può astrattamente trovare applicazione l’art. 32 della medesima legge, previa acquisizione del parere dell’autorità competente.
  • La disciplina applicabile alla sanatoria deve essere individuata con riferimento alla situazione normativa e alla classificazione della strada esistenti al momento della realizzazione dell’abuso; il successivo declassamento della strada non elimina il carattere ostativo del vincolo già vigente.
  • Le fasce di rispetto stradale, pur non costituendo vincoli urbanistici in senso stretto, comportano l’inedificabilità delle aree interessate e devono essere recepite e applicate nella pianificazione urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiCircolazione stradale e viabilità
RamiEdiliziaTrasporti e circolazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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