Cassazione Civile, Ordinanza n. 05573/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale promosso dal conducente di un veicolo per ottenere il ristoro dei danni subiti. In primo grado la compagnia assicurativa aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attore per mancata prova della proprietà del veicolo, ma la domanda era stata accolta con condanna al pagamento del risarcimento. In appello, la compagnia aveva censurato la decisione deducendo, tra l’altro, ultrapetizione, difetto di legittimazione attiva e passiva, errata applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. e infondatezza della domanda; il Tribunale ha invece accolto l’impugnazione, ritenendo non utilizzabile un verbale di incidente non più presente nel fascicolo di parte, e ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l’attore alla restituzione delle somme percepite. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita decisione fondata su eccezioni non introdotte e per inversione dell’onere della prova; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’asserita formazione del giudicato sulla responsabilità del sinistro; 3) violazione dell’art. 169 c.p.c. e travisamento/omesso esame di prove, lamentando che il Tribunale non avesse disposto la ricerca o ricostruzione degli atti mancanti e avesse trascurato le altre risultanze istruttorie; 4) violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 145 cod. strada, sostenendo che non fosse stata superata la presunzione di corresponsabilità nella circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fondava le censure, né ne aveva riprodotto il contenuto rilevante. Quanto al tema del fascicolo di parte e degli atti mancanti, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve disporre ricerca o ricostruzione solo se vi siano elementi per ritenere che la mancanza sia involontaria; se il fascicolo ritirato non viene nuovamente depositato nei termini, il giudice deve decidere allo stato degli atti. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato il ritiro del fascicolo e la mancata reintegrazione, sicché correttamente aveva escluso l’utilizzabilità del verbale di incidente non più reperibile. Il quarto motivo è stato ritenuto, inoltre, mero dissenso sulla ricostruzione in fatto, non scrutinabile nei limiti denunciati. Non essendosi difesi gli intimati nel giudizio di legittimità, la Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la decisione sarebbe stata fondata su eccezioni non introdotte; la Corte osserva che la censura, così prospettata, non è correttamente incanalata nel paradigma denunciato e comunque non rispetta l’onere di specificazione degli atti.
art. 112 c.p.c.
Evocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte rileva che il motivo, pur riferendosi al vizio di ultrapetizione, non soddisfa l’onere di specificare e riprodurre gli atti processuali rilevanti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l’asserita inversione dell’onere della prova; la Corte dichiara la doglianza inammissibile per difetto di specificità e di indicazione degli atti su cui si fonda.
art. 2054 c.c.
Richiamato per sostenere che non fosse stata superata la presunzione di corresponsabilità nella circolazione; la censura è però ritenuta inammissibile perché si traduce in dissenso sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 145 cod. strada
Evocato congiuntamente all’art. 2054 c.c. per contestare la ricostruzione della responsabilità del sinistro; la Corte non entra nel merito della norma per carenza di specificità del motivo.
art. 169 c.p.c.
Applicato al tema del ritiro e della mancata restituzione del fascicolo di parte: il giudice, ove il fascicolo non sia ridepositato nei termini e non vi siano elementi di involontarietà della mancanza, deve decidere la causa allo stato degli atti senza rimetterla sul ruolo.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È la base decisiva dell’inammissibilità: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale; la mancata osservanza di tale onere preclude l’esame del motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro formale delle censure, ma la Corte rileva che i motivi non vi si conformano, sia perché privi di specificità ex art. 366 n. 6, sia perché talune doglianze si risolvono in un inammissibile riesame del fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non consente alla Corte di individuare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento della censura e di verificarne il contenuto rilevante; la mera indicazione delle conclusioni o un generico richiamo al fascicolo non è sufficiente.
- Quando si deduce un vizio relativo alla mancata utilizzazione di documenti mancanti dal fascicolo di parte, il ricorrente deve indicare il contenuto dei documenti dispersi e spiegarne la decisività; senza tale allegazione la censura non è scrutinabile.
- Se il fascicolo di parte è stato ritirato regolarmente e non viene nuovamente depositato nei termini, il giudice di merito può decidere allo stato degli atti e non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di sanare la carenza, salvo elementi che facciano presumere una mancanza involontaria.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, contestano in realtà la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito non superano il vaglio di legittimità se non rispettano i limiti dell’art. 360 c.p.c. e gli specifici oneri di allegazione.
- In tema di circolazione stradale, la contestazione della responsabilità esclusiva o concorrente richiede una censura processualmente specifica e documentata; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del merito una diversa lettura delle prove senza adeguata autosufficienza.
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