Sentenza n. 1498/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1984/2024 pubblicata in data 18.04.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1984/2024, limitatamente al pagamento degli interessi o della rivalutazione monetaria sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1984/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per euro 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. La ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva eseguito la parte capitale, accreditando la carta docente per gli anni indicati, ma non aveva corrisposto gli accessori. Ha quindi chiesto l’esecuzione integrale del titolo. L’ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate dalla sentenza civile, in quanto distratte in favore del difensore e non oggetto dell’azione proposta. Il Ministero, costituitosi, non ha fornito chiarimenti né contestato l’esistenza o l’ammontare del credito accessorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni. Ha accertato l’inottemperanza parziale del Ministero, poiché la parte capitale del titolo era stata eseguita mediante l’accredito della carta docente, mentre non risultava effettuato il pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalle scadenze al saldo. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente ed è stato assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza per completare i pagamenti. Il TAR ha ritenuto, allo stato, non necessaria la nomina di un commissario ad acta, considerata l’esecuzione già parziale del titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell’amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza relativa a un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione ha eseguito soltanto la parte capitale del titolo giudiziale ma non gli accessori espressamente riconosciuti, il giudice deve accertare l’inottemperanza parziale e ordinare il completamento dell’esecuzione limitatamente alle somme ancora dovute.
- L’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, quando il titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato.
- In presenza di un’esecuzione parziale del titolo e di un adempimento già effettuato dall’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per il completamento dei pagamenti senza procedere immediatamente alla nomina di un commissario ad acta.
- Le spese di lite liquidate in favore del difensore con distrazione non rientrano nell’oggetto del giudizio di ottemperanza se il ricorrente non ha proposto l’azione esecutiva anche con riferimento a tale capo della sentenza.
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