Sentenza n. 3916/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario e bifasico finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad sulla richiesta di avvio del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad rispetto alla richiesta presentata l'8 maggio 2025, dopo avere ottenuto la preiscrizione presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e avere trasmesso la richiesta tramite il portale Universitaly. Ha rappresentato di non essere riuscito a ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio e ha chiesto che l'Amministrazione fosse condannata a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito e ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'azione era diretta, in primo luogo, a consentire al ricorrente di presentare formalmente la domanda di visto, dopo la preiscrizione universitaria, e non aveva ancora ad oggetto una decisione definitiva sul rilascio del visto. Nelle more del giudizio l'Ambasciata ha concesso l'appuntamento richiesto; tale circostanza risultava dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale e non è stata specificamente contestata dal ricorrente. Poiché l'Amministrazione ha realizzato quanto sollecitato con l'istanza a provvedere, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'ingente flusso di domande che l'Ambasciata in Pakistan aveva dovuto fronteggiare e dell'elevato contenzioso pendente in materia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è stata utilizzata per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia amministrativa e la condanna dell'Amministrazione a provvedere; la sopravvenuta adozione della condotta richiesta ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'azione avverso il silenzio è proposta per ottenere la possibilità di formalizzare una domanda amministrativa e, nelle more del giudizio, l'Amministrazione concede l'appuntamento o compie l'attività necessaria a consentire la presentazione della domanda, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'Amministrazione abbia realizzato concretamente quanto richiesto con l'istanza a provvedere, così da rendere non più utile una pronuncia sull'inerzia originariamente contestata.
- La regolazione delle spese può essere oggetto di compensazione quando la condotta amministrativa si inserisce in un contesto di eccezionale afflusso di domande e di contenzioso seriale, purché tale circostanza sia valorizzata dal giudice nella motivazione.
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