Sentenza n. 1229/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Questore di-OMISSIS- in data 4 settembre 2023, notificato il 19 ottobre 2023, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo, in primo luogo, la difformità tra la comunicazione dei motivi ostativi e il provvedimento finale: il preavviso indicava la carenza della certificazione Unilav, l'omessa indicazione dei redditi e la presenza di reati ostativi, mentre il decreto illustrava analiticamente cinque episodi criminosi. Secondo il ricorrente, tale difformità avrebbe impedito il contraddittorio procedimentale e non sarebbe stato applicabile l'art. 21-octies l. 241/1990, trattandosi di un provvedimento discrezionale. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di pericolosità sociale, rilevando l'assenza di condanne definitive: per un procedimento era stata dichiarata la particolare tenuità del fatto, per due erano state pronunciate assoluzioni e due erano ancora pendenti. Ha quindi sostenuto che l'Amministrazione avesse fatto discendere automaticamente la pericolosità dalla mera pendenza di procedimenti penali, senza dimostrare una minaccia concreta e attuale. Nel corso del giudizio ha inoltre reclamato contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché tra preavviso e provvedimento finale vi era corrispondenza sostanziale: il preavviso aveva già indicato la presenza di reati ostativi al rilascio e quindi anche al rinnovo del permesso. L'omessa descrizione analitica dei singoli reati nel preavviso non aveva impedito al ricorrente di conoscere gli elementi essenziali della contestazione e di esercitare il contraddittorio, anche perché egli conosceva i procedimenti penali a proprio carico. Il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto rilevanti, ai fini del giudizio amministrativo di pericolosità, non soltanto eventuali condanne definitive, ma anche i fatti storici risultanti dagli atti: il possesso di marijuana suddivisa in involucri, due episodi di possesso di eroina distribuiti tra il 2017 e il 2023, nonché un procedimento per lesioni personali aggravate nel quale erano state applicate misure cautelari restrittive. La sentenza per particolare tenuità del fatto confermava il fatto storico del possesso; la misura cautelare applicata nel procedimento per lesioni presupponeva gravi indizi di colpevolezza. La pluralità, reiterazione, natura e collocazione temporale degli episodi, unitamente al precedente avviso orale del Questore, giustificavano il giudizio di minaccia concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il TAR ha escluso l'automatismo, poiché il decreto impugnato conteneva un'analitica valutazione della situazione individuale, della frequenza e modalità delle condotte e del rapporto con gli ambienti criminali. È stata inoltre ritenuta recessiva la presenza di un nucleo familiare in Italia, non essendo stata dimostrata una prevalente contribuzione al mantenimento dei figli, rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. È stato respinto anche il reclamo contro il diniego di patrocinio a spese dello Stato, poiché la manifesta infondatezza del ricorso escludeva il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa. Le spese sono state compensate per le precarie condizioni economiche del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La disposizione consente di negare il soggiorno allo straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; il giudizio deve essere riferito alla concreta situazione individuale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati … quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Il rinnovo può essere rifiutato quando vengono meno i requisiti per il soggiorno, anche per la sussistenza di una situazione individuale incompatibile con l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 21-octies l. 241/1990
Il giudice richiama la norma nel valutare la censura relativa alla difformità tra preavviso e provvedimento finale, ma fonda il rigetto soprattutto sulla corrispondenza sostanziale degli elementi contestati e sull'effettiva possibilità di difesa.
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale parametro normativo del giudizio di pericolosità sociale.
art. 273 c.p.p.
L'applicazione di misure cautelari personali è considerata indice della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevante nella valutazione amministrativa della pericolosità.
art. 122 d.P.R. 115/2002
le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere gli elementi utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, a pena di inammissibilità.
art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002
se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate
La non manifesta infondatezza della pretesa costituisce presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la comunicazione dei motivi ostativi non deve necessariamente descrivere analiticamente ogni episodio criminoso, purché indichi in modo sufficiente la presenza dei reati ostativi e vi sia corrispondenza sostanziale tra gli elementi comunicati e quelli posti a fondamento del diniego, così da consentire un effettivo contraddittorio.
- Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, il giudizio di pericolosità può fondarsi sulla valutazione complessiva di fatti storici risultanti da procedimenti penali, anche in assenza di condanne definitive, purché l'Amministrazione espliciti in modo analitico la natura, la reiterazione, la frequenza, la collocazione temporale e le modalità delle condotte.
- La pendenza di procedimenti penali non può tradursi in un automatismo ostativo: il diniego è legittimo quando il provvedimento dimostri, attraverso una valutazione individualizzata, che la pluralità e la gravità degli episodi costituiscono una minaccia concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La presenza di un nucleo familiare sul territorio nazionale non costituisce di per sé uno scudo contro il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno quando l'Amministrazione abbia motivatamente ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica; il rilievo della situazione familiare deve essere valutato in concreto.
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