Sentenza del 12/01/2017 n. 578 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Iscrizione a ruolo in pendenza della impugnazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità della rappresentanza processuale del Comune da parte del dirigente del servizio pubblicità e affissioni, la tardività o irregolarità delle notifiche, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento, la propria carenza di legittimazione passiva per la cessazione della ditta individuale, l'illegittima iscrizione a ruolo dell'intero importo durante il giudizio sugli avvisi e la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha ritenuto valida la rappresentanza del Comune da parte del dirigente competente secondo lo statuto e i regolamenti comunali; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alle eccezioni asseritamente nuove in appello; ha escluso l'obbligo di allegare alla cartella gli avvisi già notificati e conosciuti dal contribuente; ha rilevato la formazione del giudicato interno sulla responsabilità tributaria; ha stabilito che, per l'imposta comunale sulla pubblicità, l'ente può iscrivere a ruolo l'intero importo anche durante l'impugnazione dell'avviso, poiché l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda soltanto la riscossione di somme determinate da una sentenza tributaria di merito; infine, ha escluso la nullità della cartella per mancanza della firma del funzionario e, trattandosi di ruolo consegnato prima del 1 giugno 2008, per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Norme richiamate
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 5
non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa
In materia di imposta comunale sulla pubblicità, l'ente impositore può procedere all'iscrizione a ruolo dell'intero importo accertato anche se l'avviso è stato impugnato e il giudizio di primo grado è ancora pendente.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito
La riscossione frazionata non opera automaticamente durante il giudizio promosso contro l'avviso di accertamento; si applica alle somme risultanti da una decisione tributaria di merito.
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
Il Sindaco conserva la rappresentanza processuale del Comune, salvo che lo statuto o, nei limiti consentiti, i regolamenti attribuiscano tale potere ai dirigenti competenti.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3
Nel processo tributario l'ente locale può stare in giudizio anche tramite il dirigente dell'ufficio tributi o, secondo la disciplina dell'ente, tramite il dirigente del servizio competente.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
In appello sono precluse le eccezioni nuove in senso stretto non rilevabili d'ufficio, mentre restano proponibili mere difese e argomentazioni giuridiche che non modificano il tema della controversia.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto richiamato nella cartella deve essere allegato o riprodotto quando non sia già stato notificato e conosciuto dal contribuente; non è necessaria una nuova allegazione di atti già legalmente notificati e impugnati.
D.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008
Le disposizioni ... si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle ... relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità
L'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per i ruoli anteriori l'omissione non determina nullità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e la mancanza della sottoscrizione autografa del funzionario non comporta invalidità quando sia certa la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente.
Massime di principio
- L'impugnazione di un avviso di accertamento non impedisce necessariamente all'ente di iscrivere a ruolo l'intero importo preteso, quando la disciplina speciale del tributo non preveda una riscossione frazionata.
- La riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda, in linea generale, gli importi risultanti da una sentenza tributaria di merito e non ogni fase anteriore del contenzioso.
- Una cartella può richiamare atti precedentemente notificati senza allegarli nuovamente, purché il contribuente li conosca effettivamente e abbia potuto contestarli.
- La validità della rappresentanza processuale di un Comune da parte di un dirigente dipende dalle attribuzioni previste dallo statuto, dai regolamenti applicabili e dalla normativa processuale tributaria.
- Le eccezioni nuove vietate in appello sono principalmente quelle in senso stretto; non sono nuove, invece, le mere difese o le diverse argomentazioni giuridiche basate sui fatti già dedotti.
- La mancata firma autografa della cartella non determina automaticamente nullità se l'atto è chiaramente riconducibile all'amministrazione competente.
- Per verificare la nullità derivante dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento occorre individuare la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 l'omissione non comporta nullità.
- Le questioni non riproposte specificamente in appello possono formare giudicato interno e non possono essere recuperate per la prima volta in Cassazione.
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