Cassazione Penale, Sentenza n. 37132/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale amministratore della "Italia srl" (società dichiarata fallita il 2/7/2014). Propone due motivi: 1) mancata notificazione della citazione in appello all'imputato, che non avrebbe eletto domicilio presso il difensore; 2) vizio di motivazione circa la responsabilità, deducendo che la "Italia srl" sarebbe cessata con fusione nel 2012 (quindi non più esistente), che il curatore avrebbe inviato documentazione al vecchio indirizzo, e che l'imputato non aveva poteri gestori o rappresentativi e quindi era estraneo alla vicenda societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore (atto del 10/02/2016 depositato il 25/02/2016) e la citazione d'appello era stata correttamente notificata allo studio del difensore. Il secondo motivo è stato considerato privo di specificità, meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di appello (sui punti: mancato reperimento dell'intera documentazione contabile, mancato perfezionamento della fusione, esistenza e disponibilità di documenti depositati dall'imputato quali il bilancio 2010 e il progetto di fusione, e l'elemento soggettivo del reato). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche
il ricorso è stato esaminato nelle forme semplificate previste dalla norma che consente il giudizio senza intervento delle parti; non incide tuttavia sulla valutazione di ammissibilità e sul merito delle censure sollevate
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore, debitamente documentata e depositata, rende valide le notificazioni effettuate allo studio del difensore anche se il ricorrente asserisce di non aver eletto domicilio altrove.
- Motivi di ricorso che si limitano a ripetere censure già esaminate e rigettate in precedenti gradi sono spesso dichiarati inammissibili per carenza di specificità; è necessario indicare elementi nuovi o vizi specifici di motivazione per ottenere l'ammissione.
- In materia di bancarotta documentale la disponibilità di documentazione contabile e la prova circa il perfezionamento di operazioni societarie (es. fusione) sono elementi centrali: l'onere probatorio sul punto richiede documenti precisi e verificabili.
- La declaratoria d'inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza e della specificità dei motivi è rilevante prima del deposito.
Testo integrale
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