Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37132/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa quale amministratore della "Italia srl" (società dichiarata fallita il 2/7/2014). Propone due motivi: 1) mancata notificazione della citazione in appello all'imputato, che non avrebbe eletto domicilio presso il difensore; 2) vizio di motivazione circa la responsabilità, deducendo che la "Italia srl" sarebbe cessata con fusione nel 2012 (quindi non più esistente), che il curatore avrebbe inviato documentazione al vecchio indirizzo, e che l'imputato non aveva poteri gestori o rappresentativi e quindi era estraneo alla vicenda societaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore (atto del 10/02/2016 depositato il 25/02/2016) e la citazione d'appello era stata correttamente notificata allo studio del difensore. Il secondo motivo è stato considerato privo di specificità, meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di appello (sui punti: mancato reperimento dell'intera documentazione contabile, mancato perfezionamento della fusione, esistenza e disponibilità di documenti depositati dall'imputato quali il bilancio 2010 e il progetto di fusione, e l'elemento soggettivo del reato). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche

    il ricorso è stato esaminato nelle forme semplificate previste dalla norma che consente il giudizio senza intervento delle parti; non incide tuttavia sulla valutazione di ammissibilità e sul merito delle censure sollevate

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore, debitamente documentata e depositata, rende valide le notificazioni effettuate allo studio del difensore anche se il ricorrente asserisce di non aver eletto domicilio altrove.
  • Motivi di ricorso che si limitano a ripetere censure già esaminate e rigettate in precedenti gradi sono spesso dichiarati inammissibili per carenza di specificità; è necessario indicare elementi nuovi o vizi specifici di motivazione per ottenere l'ammissione.
  • In materia di bancarotta documentale la disponibilità di documentazione contabile e la prova circa il perfezionamento di operazioni societarie (es. fusione) sono elementi centrali: l'onere probatorio sul punto richiede documenti precisi e verificabili.
  • La declaratoria d'inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza e della specificità dei motivi è rilevante prima del deposito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.