Sentenza n. 1699/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 924/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 9 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 924/2024, relativa all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 924/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato prova dell'integrale adempimento. Il ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme all'Amministrazione. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Monza fino al saldo. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il fondamento della Carta docente richiesta nel giudizio presupposto.
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza mediante l'attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato, quantificando le somme dovute e gli interessi maturati.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta condizionandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
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