Cassazione Civile, Ordinanza n. 24348/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico dovuto a un dipendente che, dopo avere prestato servizio presso un ente regionale, è transitato nei ruoli di un'altra amministrazione regionale. In appello era stata riconosciuta la rilevanza, al momento del passaggio, dell'anzianità professionale edile maturata presso l'ente di provenienza ai fini della determinazione della posizione economica nel nuovo ruolo, ma la Corte territoriale aveva poi limitato la condanna alle differenze retributive, reputando non dovuta per il futuro la conservazione dell'APE come voce autonoma, e aveva anche accolto l'eccezione di prescrizione nei limiti del quinquennio. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di differenze tra APE e RIA e, in sostanza, sul quantum debeatur; violazione del giudicato esterno, dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 115 c.p.c.; 2) violazione delle norme processuali sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che essa provenisse da un soggetto non più parte o comunque tardivamente costituito; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese sulla base di una soccombenza ritenuta erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, a fronte di una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice di merito non possa limitarsi a una pronuncia generica sull'an debeatur ma debba decidere anche sul quantum debeatur. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di condanna specifica, eventualmente svolgendo le necessarie verifiche contabili per confrontare quanto dovuto secondo il trattamento economico spettante presso l'amministrazione di destinazione con quanto già corrisposto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, anche perché la censura, per come prospettata, poteva eventualmente integrare un errore revocatorio. Il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito/caducato per effetto della cassazione. È stata inoltre disposta la rinnovazione della regolazione delle spese di tutti i gradi nel giudizio di rinvio. Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare in modo non corrispondente alla domanda; se è stata proposta una condanna specifica, deve decidere anche sul quantum e non limitarsi all'an debeatur.
art. 115 c.p.c.
La censura del ricorrente richiamava la mancanza di riscontro istruttorio per la quantificazione, ma la Corte non ha accolto questo profilo autonomamente.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della continuità del rapporto nei trasferimenti; la Corte non fonda su tale norma la decisione di accoglimento, ma la questione resta sullo sfondo del tema del passaggio e della conservazione del trattamento economico.
artt. 416, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c.
Richiamati per contestare la tempestività dell'eccezione di prescrizione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 2948 c.c.
Invocato in tema di prescrizione delle differenze retributive; la Corte osserva che il ricorrente non ha chiarito perché dovrebbe operare la prescrizione decennale, essendo in discussione crediti retributivi soggetti al termine proprio dell'articolo citato.
art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese di appello, fondata sulla soccombenza, è stata travolta dalla cassazione della sentenza.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La cassazione della decisione di merito travolge anche la statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato in caso di accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'attore propone una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata o comunque determinabile, il giudice deve pronunciarsi anche sul quantum debeatur; non può limitarsi, senza accordo delle parti o opposizione del convenuto, a una condanna generica all'an debeatur rinviando la liquidazione a un separato giudizio.
- Nelle controversie sul trattamento economico conseguente al passaggio del dipendente a diverso datore pubblico, la conservazione dei diritti maturati presso l'ente di provenienza opera ai fini della determinazione iniziale della posizione economica, mentre per il periodo successivo trovano applicazione gli istituti retributivi previsti dal nuovo regime contrattuale.
- La censura per violazione delle regole sulla prescrizione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti e le sequenze processuali rilevanti, non potendo limitarsi a richiami generici a memorie o documenti non riprodotti o allegati.
- Se la motivazione della sentenza impugnata si fonda sull'esistenza di un fatto processuale che il ricorrente assume inesistente negli atti, la doglianza può prospettare al più un errore revocatorio, da far valere con il rimedio proprio e non necessariamente con il ricorso per cassazione ordinario.
- La cassazione della sentenza travolge anche la statuizione sulle spese di lite, che deve essere nuovamente regolata dal giudice di rinvio.
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