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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4593/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La ricorrente aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento relativa a un’infrazione al codice della strada, deducendo la mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto. In primo grado era stata riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione, ma il giudice aveva rilevato la mancata prova della notificazione del verbale e aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’intimata. In appello, la ricorrente aveva impugnato soltanto la statuizione sulle spese, mentre il Tribunale aveva ritenuto non provata la tempestività dell’opposizione e aveva rigettato il gravame, compensando le spese. Con il primo motivo di cassazione la ricorrente ha dedotto che, non essendo stata impugnata la statuizione di primo grado sull’ammissibilità dell’opposizione, quel capo era passato in giudicato e non poteva essere rimesso in discussione, neppure quanto alla tempestività. Con il secondo motivo ha censurato l’applicazione del termine di decadenza di trenta giorni previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative, sostenendo che, in assenza di notificazione degli atti prodromici, il rimedio era l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando l’omessa decisione sulla censura relativa alla compensazione delle spese, nonostante l’accoglimento dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché le resistenti non avevano disconosciuto la conformità all’originale della copia informale depositata, in applicazione del principio richiamato dalle Sezioni Unite. Ha accolto il primo motivo: poiché l’appello aveva riguardato soltanto le spese e non la statuizione sull’ammissibilità dell’opposizione, quest’ultima era coperta da giudicato interno; tale giudicato impediva anche l’esame della tempestività dell’opposizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Assume che, avendo il Giudice di primo grado dichiarato l’ammissibilità della domanda proposta e non essendo stato il relativo capo di sentenza impugnato, avendo essa appellante presentato gravame sulla sola statuizione delle spese di lite, il capo di sentenza relativo all’ammissibilità è passato in giudicato non essendovi stato sul punto alcun appello incidentale.

    La Corte accoglie la censura proposta in sede di legittimità: il capo sull’ammissibilità, non impugnato in appello, si è consolidato e non poteva essere nuovamente esaminato.

  • art. 615 c.p.c.

    Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – censura la sentenza per aver ritenuto che il ricorso dovesse essere proposto entro il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, anzichè nella forma dell’opposizione all’esecuzione, in quanto in assenza di atti prodromici, quale in primis il verbale di accertamento della violazione delle norme del codice della strada, la procedura da seguire doveva ritenersi quella dell’art. 615 c.p.c., avendo la ricorrente, solo in via subordinata, chiesto l’accertamento dell’invalidità della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

    Il motivo fondato sull’art. 615 c.p.c. è rimasto assorbito; la Corte non ha quindi deciso se, in assenza degli atti prodromici, fosse applicabile l’opposizione all’esecuzione.

  • L. n. 689 del 1981, art. 22

    Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – censura la sentenza per aver ritenuto che il ricorso dovesse essere proposto entro il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, anzichè nella forma dell’opposizione all’esecuzione, in quanto in assenza di atti prodromici, quale in primis il verbale di accertamento della violazione delle norme del codice della strada, la procedura da seguire doveva ritenersi quella dell’art. 615 c.p.c., avendo la ricorrente, solo in via subordinata, chiesto l’accertamento dell’invalidità della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

    La Corte non ha risolto la questione dell’applicabilità del termine di decadenza di trenta giorni, avendo assorbito il motivo dopo l’accoglimento della censura sul giudicato interno.

  • art. 91 c.p.c.

    Con il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per non avere la sentenza pronunziato sul principale motivo di appello relativo alla statuizione di compensazione delle spese di lite in presenza di accoglimento dell’opposizione.

    La censura sulla regolazione delle spese è stata assorbita; la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il rilievo dell’esistenza di un giudicato interno inibisce anche l’esame sulla tempestività dell’opposizione.

    La Corte considera il giudicato interno sul capo dell’ammissibilità preclusivo anche dell’esame della tempestività dell’opposizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado contiene una statuizione sull’ammissibilità dell’opposizione e l’appello investe soltanto la regolazione delle spese, il capo sull’ammissibilità non impugnato passa in giudicato interno.
  • Il giudicato interno formatosi sulla statuizione di ammissibilità dell’opposizione preclude l’esame della tempestività della stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiGiudicato

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