Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3474/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2/2025 depositata in data 02/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio-sezione Lavoro, notificata come titolo esecutivo in data 02/01/2025, avente il seguente contenuto dispositivo: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l’importo di € 500,00 per ciascun anno; - per l’effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.

Giustizia amministrativa202601285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 2 gennaio 2025 e che l'Amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione al comando giudiziale. La sentenza ordinava di mettere a disposizione la carta del docente, o altro beneficio equipollente, per quattro anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima di agire esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, che era passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e impongono al giudice amministrativo di assicurare l'attuazione concreta del comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione destinataria del comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudice ordinario abbia riconosciuto a un privato il diritto a una prestazione amministrativa determinata e l'Amministrazione rimanga inerte, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale della sentenza, fissando un termine e specificando il contenuto dell'attività dovuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato e stabilendo il termine entro cui il commissario deve provvedere.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.