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Sentenza

Sentenza n. 6677/2026 - Roma, Sezione 3T

Per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11211/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.12.2023

Giustizia amministrativa202600296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 11211/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11211/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 dicembre 2023. Nel corso del giudizio ha comunicato che la propria pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale soddisfacimento della pretesa della ricorrente. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la parte residua a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 300,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    intervenuto saldo determina la cessazione della materia del contendere

    L'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente nel corso del processo comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese secondo un criterio causale e di soccombenza virtuale: le spese possono essere parzialmente compensate, ma la parte residua può essere posta a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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