Cassazione Penale, Sentenza n. 16115/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della sentenza di condanna emessa nel rito abbreviato: per bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose relativamente alla VT Carni s.r.l. (capo 1, lett. A, C, D) e per bancarotta documentale relativamente alla Brianza Carni s.r.l. (capo 2). I motivi di ricorso contestavano in particolare: (i) la corretta valutazione dell'elemento soggettivo (dolus vs colpa) per la bancarotta distrattiva e documentale e la mancata riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 L.F.) o nelle ipotesi "lieve" (art. 224 L.F.); (ii) l'insufficiente motivazione circa gli indici di fraudolenza e l'uso di meri «sintetici» rilievi; (iii) la qualificazione come operazioni dolose del protratto inadempimento tributario/previdenziale; (iv) l'erronea applicazione dell'art. 219 L.F. (continuazione) e del relativo bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; (v) il diniego delle attenuanti generiche e presunto travisamento delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte lo ha dichiarato inammissibile). Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'elemento soggettivo per tutte le fattispecie contestate: a) per la bancarotta fraudolenta distrattiva ha confermato che il dolo generico è elemento sufficiente e che i bonifici effettuati a favore di congiunti, in prossimità del fallimento, e l'assenza di giustificazioni costituiscono indici logici di destinazione del patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori; b) per la bancarotta documentale ha ritenuto provato il dolo generico dalla confusa/insufficiente tenuta delle scritture, dall'assenza dei libri obbligatori e dalla funzione occultativa di tale condotta; c) per la bancarotta impropria da operazioni dolose ha confermato che il protratto inadempimento verso Erario e INPS, sistematico e volontario, integra operazioni dolose con dolo eventuale; d) ha giudicato inammissibile o infondato il motivo sulla continuazione e sul bilanciamento, richiamando il consolidato indirizzo che consente l'aumento per continuazione fra distinte procedure fallimentari ma sottopone la "continuazione" al confronto con le attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.; e) ha dichiarato inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche per mancata contestazione puntuale della motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, le condanne confermate e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.) art.216, comma 1, n.2
art. 216, comma 1, n. 2 L.F.
La fattispecie di bancarotta documentale "generale" richiede dolo generico; la tenuta irregolare delle scritture che impedisce la ricostruzione del patrimonio integra il reato se emerge la consapevolezza e volontà dell'agente di ostacolare la ricostruzione.
Legge fallimentare (L.F.) art.217
La bancarotta semplice (art. 217) si configura per negligenza e non per dolo; la riqualificazione da fraudolenta a semplice è possibile solo se emerge che il comportamento è colposo e non doloso.
Legge fallimentare (L.F.) art.219
art. 219, comma secondo, n. 1 L.F.; art. 219 co. 3 n. 1 L.F.
La disciplina della continuazione fra reati fallimentari è formalmente qualificata come circostanza aggravante ma deve essere posta a confronto con eventuali attenuanti (ai sensi dell'art. 69 c.p.); l'aumento per continuazione può applicarsi tra distinte procedure fallimentari.
Legge fallimentare (L.F.) art.223, comma 2, n.2
art. 223, comma 2, n. 2 L.F.
Le operazioni dolose che aggravano il dissesto (bancarotta impropria) comprendono anche il protratto e sistematico inadempimento tributario/previdenziale; l'elemento soggettivo può essere il dolo eventuale.
Legge fallimentare (L.F.) art.224
Disciplina le ipotesi "lieve" di bancarotta impropria; la Corte ha escluso la riqualificazione nella forma lieve quando emergono indici di volontarietà e sistematicità delle condotte pregiudizievoli.
Codice Civile art.2214
Indica i libri e le scritture contabili obbligatorie; la mancanza/tenuta confusa di tali scritture rileva ai fini della bancarotta documentale.
Codice di procedura penale art.192
Consente meccanismi di presunzione probatoria: l'assenza ingiustificata di beni e valori, se preceduta da disponibilità accertata, può fondare una presunzione di distrazione dolosa.
Codice Penale art.69
Stabilisce il confronto fra circostanze attenuanti e aggravanti: la continuazione, se formalmente circostanza aggravante, è soggetta al bilanciamento con eventuali attenuanti.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è spesso sufficiente il dolo generico: non è necessario provare la volontà di causare il fallimento o la conoscenza dello stato di insolvenza, bensì la consapevole destinazione del patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori (es. pagamenti a congiunti senza giustificazione, fatti in prossimità del fallimento).
- La bancarotta documentale "generale" richiede dolo generico desumibile da indici come la mancata esibizione dei libri obbligatori, la tenuta confusa delle scritture e la loro funzione occultativa; la mera negligenza può invece concretare la bancarotta semplice (art. 217 L.F.).
- Operazioni gestionali sistematiche e protratte (es. omissione continuativa di versamenti tributi/contributi) possono integrare bancarotta impropria per operazioni dolose con dolo eventuale quando era prevedibile l'aggravamento del dissesto.
- La prova indiziaria è ammissibile: la contiguità temporale dei pagamenti, l'assenza di giustificazioni e la mancanza di beni/valori possono fondare inferenze logiche sulla dolosità; la difesa ha l'onere di fornire spiegazioni alternative credibili.
- La continuazione tra reati fallimentari può comportare un aumento di pena, ma va comparata con eventuali attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.; la valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica l'assenza di vizi di diritto o di manifesta illogicità.
- In cassazione non sono ammesse ragioni nuove non dedotte nei precedenti gradi: le doglianze devono confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito o saranno inammissibili.
- Difesa pratica: documentare e giustificare la destinazione dei pagamenti e conservare/i esibire libri e scritture obbligatorie; in mancanza, fornire spiegazioni solide per evitare che la condotta venga qualificata come fraudolenta.
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