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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13607/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena in relazione a una condanna per rapina aggravata. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per asserita errata determinazione della pena finale, sostenendo che nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. era stata esclusa illegittimamente l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, c.p. (più persone riunite), pur avendola poi utilizzata per fissare il minimo edittale e per gli aumenti successivi. Con il secondo motivo lamentava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul diniego di una pena sostitutiva ex artt. 53 ss. L. 689/1981, poiché il rigetto sarebbe stato fondato su elementi negativi che la stessa sentenza avrebbe poi ritenuto soccombenti nella commisurazione della pena ex art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione d'appello aveva correttamente ricalcolato la pena base con riferimento alla disciplina previgente, applicando un aumento intra-edittale in ragione delle modalità e circostanze del fatto e, di fatto, escludendo l'aggravante delle più persone riunite per effetto del bilanciamento con le attenuanti. Quanto al diniego della pena sostitutiva, la Corte ha ribadito che lo stesso elemento fattuale può essere legittimamente valutato più volte sotto differenti profili per finalità diverse senza violare il principio del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché non coglieva alcun errore effettivo nella motivazione sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze; il secondo perché la valutazione dello stesso dato fattuale per la commisurazione della pena e per il diniego di una pena sostitutiva è legittima e non viola il ne bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze, nel quale la Corte d'appello aveva operato la rideterminazione della pena.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.

    aggravante della rapina relativa alla commissione del fatto da parte di più persone riunite, che il ricorrente assumeva erroneamente esclusa dal bilanciamento.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in relazione alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, poi negata.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione della pena, rispetto al quale il ricorrente denunciava contraddizione nella valorizzazione degli elementi negativi.

  • art. 628 c.p.

    la fattispecie sostanziale è una rapina aggravata, desumibile dal richiamo all'aggravante del terzo comma.

  • art. 69 cod. pen.

    medesimo riferimento al bilanciamento delle circostanze nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 53 ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689

    disciplina delle pene sostitutive evocata per censurare il diniego della sostituzione.

  • principio del ne bis in idem

    evocato in senso sostanziale per escludere che la medesima condotta non possa essere valutata più volte sotto profili diversi ai fini della pena e della scelta sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è manifestamente infondato il motivo che contesti la determinazione della pena senza confrontarsi con la reale struttura motivazionale della sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia correttamente ricalcolato la pena base e operato il bilanciamento delle circostanze in modo coerente.
  • Ai fini della commisurazione della pena e della valutazione sull'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice può utilizzare il medesimo elemento fattuale sotto profili diversi e per finalità differenti, senza che ciò integri violazione del principio del ne bis in idem.
  • Il diniego di una pena sostitutiva non è viziato quando è sorretto da una motivazione coerente con la gravità del fatto e con gli elementi valutati ai sensi dell'art. 133 c.p., anche se tali elementi abbiano già inciso sulla determinazione della pena principale.
  • La censura che deduca l'erronea esclusione di un'aggravante dal bilanciamento è infondata se la sentenza di merito mostra, anche implicitamente, che l'aggravante non ha inciso autonomamente sulla pena finale perché recessiva rispetto alle attenuanti prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneRapina
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idem

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