Sentenza del 11/12/2023 n. 34416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso intimazione di pagamento (cartella) per tributi erariali; principali censure riguardavano l'irregolarità della notifica della cartella e degli atti prodromici (avviso di accertamento), la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, la tardiva/irrituale produzione di documenti in primo grado, la non conformità delle copie prodotte (relate, avvisi di ricevimento), l'uso di corriere privato per la raccomandata, difetto di sottoscrizione e di indicazione dell'autorità competente e difetto di motivazione del conteggio degli interessi e delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore non invalida il procedimento perché l'azione contro il concessionario (agente della riscossione) è ammissibile e non sussiste litisconsorzio necessario; 2) la produzione del fascicolo di primo grado in appello ha sanato l'irritualità/tardività documentale ai sensi del processo tributario speciale; 3) dalla documentazione prodotta emerge la regolare notifica della cartella il 10/04/2010 (relata e altri elementi probatori) e, comunque, la tempestiva proposizione del ricorso e le difese dimostrano che il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto (applicazione art. 156 c.p.c.); 4) i vizi degli atti prodromici (avviso di accertamento) non erano deducibili nell'impugnazione della cartella regolarmente notificata, salvo il caso in cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa solo con la cartella (non ricorrente); 5) il difetto di sottoscrizione o l'illeggibilità della firma non inficiano la validità dell'atto se la riferibilità all'autorità mittente è certa; 6) il giudice deve valutare le copie prodotte nel loro complesso e con gli altri elementi istruttori, non escludendone automaticamente efficacia probatoria per la sola mancanza di certificazione fatta dalla stessa parte. Conseguentemente ricorso rigettato e condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 156 c.p.c.; art. 148 c.p.c.; art. 345 c.p.c.; art. 384 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art.156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione) applicato per escludere invalidità rilevante della notifica ove il destinatario abbia comunque conosciuto l'atto; le disposizioni procedurali (148, 345) richiamate per questioni di produzione e forma dei documenti; art.384 c.p.c. autorizza la Corte di Cassazione a decidere nel merito quando non necessari ulteriori accertamenti di fatto; art.360 c.p.c. richiamato con riferimento ai motivi di cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Profilo del processo tributario come procedimento documentale; regolazione della produzione in appello e della valutazione di nuovi documenti/prove nel contenzioso tributario, con possibilità di ammettere nuove produzioni nei limiti indicati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 26, art. 50, art. 60
Art.26/50/60 disciplinano la notifica delle cartelle di pagamento e la prova della notifica: la prova si assolve con relata e/o avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella; modello ministeriale di intimazione vincolato per il contenuto.
Codice civile
art. 2697 c.c.; art. 1335 c.c.
Art.2697 relativo all'onere della prova richiamato nelle contestazioni sulla prova della notifica; art.1335 (presunzione di conoscenza) richiamato per sostenere che la cartella pervenuta al domicilio si ritiene conosciuta salvo prova contraria di impossibilità di prenderne cognizione.
L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiesto corretto contenuto motivazionale degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che il modello ministeriale dell'intimazione è sufficiente e la mera indicazione del numero della cartella e degli importi è conforme.
L. 27 luglio 2000, n. 212
Obbligo di motivazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo quando la cartella richiama l'atto presupposto e indica gli importi degli accessori.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiami sulla conformità e valore probatorio delle copie; la Corte ha spiegato che le copie vanno valutate con gli altri elementi processuali e che la mera mancanza di una certificazione formale non impone automatica inidoneità probatoria.
Decreto Ministeriale 28 giugno 1999
modello di intimazione di pagamento
Il modello ministeriale vincola il contenuto dell'intimazione: il semplice riferimento alla cartella e l'indicazione degli importi complessivi sono sufficienti per l'identificazione della pretesa.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Richiamata per il principio che la notificazione effettuata da operatore postale privato nel periodo di transizione non è necessariamente inesistente; problematiche di certezza della data di consegna possono incidere sulla tempestività degli atti.
Massime di principio
- L'azione contro l'agente della riscossione è valida anche senza la chiamata in causa dell'ente impositore; l'assenza dell'ente non invalida automaticamente il processo (nessun litisconsorzio necessario).
- Nel processo tributario speciale la produzione del fascicolo di primo grado in appello può sanare produzioni documentali irrituali o tardive, purché la valutazione sia effettuata secondo i limiti e i principi del processo tributario.
- La prova della notifica della cartella di pagamento si raggiunge normalmente con la relata e/o l'avviso di ricevimento recante il numero di ruolo; il giudice può valutare le copie prodotte insieme ad altri elementi (tempestiva costituzione, difese svolte) e non deve automaticamente escluderne efficacia per la sola mancanza di formale attestazione di conformità.
- I vizi degli atti prodromici (es. avviso di accertamento) non sono in linea di regola deducibili nell'impugnazione della cartella se questa è stata regolarmente notificata e se il contribuente era già a conoscenza della pretesa; eccezione se la cartella è stata il primo momento di conoscenza della pretesa.
- Il vizio formale della notificazione (firma illeggibile, mancanza di alcuni elementi nella relata, uso di corriere privato in determinati periodi) non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando sia accertabile la riferibilità dell'atto all'autorità mittente e la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Il giudice ha il potere/dovere di valutare globalmente la prova documentale e presuntiva e può chiedere integrazioni (es. ordinanza di esibizione) solo se necessario per la decisione; non è obbligato ad escludere a priori documenti prodotti dalla controparte concessionaria.
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