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Sentenza

Sentenza del 11/12/2023 n. 3623 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. xxxx notificata il 28/03/2022 per complessivi € 3.381.192,22, scaturenti da 50 cartelle di pagamento, 55 avvisi di addebito e 1 avviso di accertamento; il ricorso però era limitato a 34 cartelle e a 1 avviso di accertamento. Contestazioni principali: mancanza di notifica nei termini (art. 50 DPR 602/73), nullità/inesistenza della notificazione delle cartelle, prescrizione dei crediti e nullità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In appello il ricorrente eccepiva altresì il difetto di legittimazione processuale di ADR per mancata produzione della procura speciale.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'eccezione di difetto di contraddittorio (sollevata da ADR e rilevabile d'ufficio) dovuta alla mancata decisione del giudice di primo grado sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate). Per tale ragione la sentenza di primo grado è stata dichiarata radicalmente nulla e la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, che dovrà preliminarmente esaminare l'eccezione sulla validità della procura della resistente e, se del caso, autorizzare la chiamata in causa dell'ente impositore per procedere a un esame analitico delle notifiche delle cartelle opposte. Spese del presente giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 DPR 602/1973

    La norma disciplina gli avvisi successivi alla riscossione; in sede di doglianza il mancato rispetto del termine annuale per notificare l'avviso successivo è stato evocato dal ricorrente come causa di nullità, ma la decisione di merito è rimessa al giudice di primo grado per verifica analitica della notifica.

  • art. 39 d.lgs. 112/1998

    Prevede l'onere sostanziale del concessionario di avvisare l'ente creditore della lite (denunciatio litis). La corte ha chiarito che tale onere è sostanziale e richiede poi un'adeguata formalizzazione sul piano processuale (mediante istanza di chiamata in causa e autorizzazione del giudice); la mancata valutazione della richiesta di chiamata in primo grado ha reso nulla la sentenza.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Stabilisce la facoltà del resistente di 'instare' (chiedere) la chiamata in causa di terzi; la Corte interpreta 'insta' come necessaria autorizzazione del giudice per la chiamata (non un potere autonomo del resistente di chiamare terzi senza provvedimento dell'autorità giudicante).

  • art. 182 c.p.c.

    Riferimento alla possibile sanatoria della carenza di legittimazione/ratifica in sede di primo grado: la questione di legittimazione di ADR può essere sanata dal giudice di primo grado ex art. 182 c.p.c. o determinare la dichiarazione di contumacia se non più sanabile.

  • art. 1 comma 59 lettera b (norma di rinvio per nullità)

    Richiamata come base per dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al giudice di primo grado per i necessari approfondimenti procedurali.

Massime di principio

  • Se il concessionario della riscossione (es. ADR) in via preliminare chiede la chiamata in causa dell'ente impositore, il giudice deve esaminare e decidere espressamente tale richiesta: l'omissione può rendere la decisione di merito nulla per difetto di contraddittorio.
  • L'onere previsto dall'art. 39 d.lgs. 112/1998 è sostanziale (denunciatio litis) ma richiede una corretta formalizzazione processuale; la chiamata in causa del creditore deve essere gestita con provvedimento autorizzativo del giudice, ai sensi del quadro procedurale (art. 23 d.lgs. 546/1992).
  • La legittimazione processuale del concessionario può essere sanata dal giudice di primo grado (art. 182 c.p.c.) mediante produzione della procura speciale o, se non possibile, con la dichiarazione di contumacia; la mancata produzione in primo grado non necessariamente impedisce la prosecuzione del giudizio, ma richiede un esame da parte del giudice di primo grado.
  • Quando l'impugnazione concerne avvisi di accertamento o atti di competenza dell'ente impositore, la prova della notifica è rilevante e, se richiesta dal resistente, impone la chiamata in causa dell'ente impositore per consentire la verifica documentale.
  • In ricorsi concernenti molteplici cartelle/tributi e questioni di prescrizione, il giudice di merito deve effettuare verifiche analitiche (date, tributi, singole cartelle) e non limitarsi a decisioni generiche; simili mancanze possono determinare la rimessione al giudice di primo grado.
  • Per evitare conseguenze processuali, il contribuente e il concessionario dovrebbero tempestivamente produrre le procure speciali e, se utili, sollecitare l'intervento dell'ente impositore tramite formale chiamata in causa o indicazione puntuale nelle difese.

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