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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6377/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (danno a Garavaglia Valentina). Il ricorrente deduceva violazione di legge nella determinazione della pena: contestava un doppio aumento a causa dell'applicazione sia della circostanza aggravante prevista dall'art. 640, secondo comma, n. 2-bis c.p., sia di un ulteriore aumento ex art. 61, comma 1, n. 5 c.p. Denunciava inoltre violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e irregolare applicazione del criterio di calcolo della recidiva (art. 63, comma 4 c.p.). Sosteneva che tali profili rendessero la pena "illegale" e pertanto ammissibili motivi nuovi in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha richiamato la definizione di "pena illegale" (pena diversa per specie o eccedente i limiti edittali) e osservato che la pena inflitta (2 anni di reclusione e 500 euro di multa) rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 640 c.p.; pertanto l'erronea determinazione del quantum della pena non costituisce automaticamente pena illegale. Ha confermato la legittima declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi perché non sollevati nell'atto di appello (e quindi scollegati dall'impugnazione), e ha ricordato che la mancata correlazione tra accusa e sentenza, se non dedotta in appello, costituisce una nullità a regime intermedio non rilevabile d'ufficio in questo caso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il resistente considerato vincitore.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Definisce il reato di truffa e i relativi limiti edittali. La Corte ha ritenuto che la pena inflitta rientrasse nei limiti edittali di tale norma, escludendo il carattere di "pena illegale".

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per una circostanza aggravante. La Corte ha valutato che l'applicazione di una aggravante non comportava di per sé una pena fuori dai limiti edittali.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Disciplina il calcolo della pena in presenza di recidiva. Il ricorrente lamentava un errato calcolo con effetto di aumento, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore di calcolo non configurasse una pena illegale ove la pena complessiva resti entro i limiti di legge.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 7578 del 2020; Sez. 6, n. 32243 del 2014; Sez. 2, n. 12991 del 2013; Sez. 4, n. 19043 del 2017)

    Sono richiamati principi consolidati: definizione di pena illegale (pena diversa per specie o fuori dai limiti edittali); il principio che nuovi motivi non sollevati nell'atto di appello sono inammissibili; la mancata deduzione della mancanza di correlazione costituisce nullità a regime intermedio.

Massime di principio

  • Per "pena illegale" deve intendersi una pena diversa per specie da quella prevista o che ecceda i limiti edittali: un errore nel calcolo del quantum che produca una pena comunque entro i limiti non costituisce, di per sé, pena illegale.
  • Motivi nuovi introdotti in Cassazione sono inammissibili se non sono stati dedotti nell'atto di appello, salvo i casi in cui si tratti di palese pena illegale che consenta rilievo d'ufficio; se la pena è entro i limiti edittali, questo rimedio non si applica.
  • La mancata correlazione tra accusa e sentenza deve essere eccepita nelle fasi procedurali opportune (in appello); se non dedotta, è qualificata come nullità a regime intermedio e non sempre rilevabile in sede di legittimità.
  • Se si contesta la determinazione della pena è necessario dimostrare che la pena applicata ecceda i limiti di legge o sia di specie diversa; contestazioni puramente aritmetiche o di valutazione di aggravanti devono essere sollevate tempestivamente e argomentate in appello.
  • La presentazione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare condanna alle spese e sanzioni (quale la somma alla Cassa delle Ammende).

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