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Sentenza

Sentenza n. 702/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n 1340/2023 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5. 6.2023.

Giustizia amministrativa202400967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il riconoscimento di somme mediante accredito sulla carta docente o, alternativamente, mediante pagamento ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1340/2023 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 14 novembre 2023. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere somme dovute per le causali indicate in motivazione, oltre accessori di legge e nei limiti della prescrizione, mediante accredito sulla carta docente alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato oppure, in alternativa, mediante pagamento ordinario. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 aprile 2024. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando documentazione relativa al pagamento delle sole spese legali riconosciute al procuratore distrattario, pagamento estraneo all’obbligo sostanziale oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento relativo all’obbligo sostanziale stabilito dalla sentenza civile. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, quanto alla sorte capitale, alla sentenza n. 1340/2023 entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 750 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone all’amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme e l’amministrazione non contesta l’inadempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato, specificando gli adempimenti necessari.
  • Il pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio presupposto non equivale all’esecuzione dell’obbligo sostanziale oggetto della pronuncia; l’ottemperanza deve riguardare la prestazione principale imposta dal giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un termine per l’esecuzione sostitutiva e la facoltà di delega.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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