Sentenza n. 2905/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43838 presentata in data 22 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva concluso il procedimento avviato con l'istanza del 22 aprile 2025, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere e dei termini procedimentali previsti dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Secondo la ricorrente, era decorso il termine massimo di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva del contenzioso. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e successivamente denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso, purché sussista un obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
- L'accertamento del silenzio-inadempimento non comporta il riconoscimento sostanziale del titolo, ma impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello fissato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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