Cassazione Civile, Sentenza n. 1008/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che ha confermato l'avviso di accertamento TIA (anni 2006-2009) emesso da SO.G.E.T. per omissione della denuncia TIA e ha richiesto il pagamento della quota fissa della tariffa; il ricorso in Cassazione articolato in sei motivi: (1) carenza di potere impositivo di SO.G.E.T. quale soggetto accertatore; (2) nullità dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento; (3) e (4) errata qualificazione come soggetto alla TIA e illegittimità delle norme regolamentari comunali (in particolare art. 6 e art. 12) rispetto alla non assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti e conferiti a ditte esterne; (5) mancata valutazione della non assimilabilità dei rifiuti e violazione di norme ambientali/tributarie relative all'assimilazione; (6) illegittima applicazione di sanzioni e interessi nonostante la buona fede del contribuente e precedenti comunicazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) SO.G.E.T. è legittimata ad accertare e riscuotere la TIA in quanto concessionaria ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 49 d.lgs. 22/1997 e delle previsioni regolamentari comunali; (ii) la mancata indicazione del "responsabile del procedimento" nell'avviso non determina la nullità dell'atto impugnato, essendo sufficiente l'indicazione del "funzionario responsabile" ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549/1995 e la normativa relativa alla firma degli atti; (iii) la quota fissa della TIA è dovuta in ogni caso, sul mero possesso/detenzione di superfici nel territorio comunale, mentre la qualità/quantità dei rifiuti rileva solo ai fini della quota variabile e della eventuale riduzione di quest'ultima a fronte di prova dell'avviamento al recupero; pertanto la CTR ha correttamente richiesto la quota fissa e non ha errato nel non esentare integralmente la contribuente; (iv) le sanzioni per omissione della denuncia TIA sono legittime nonostante le argomentazioni di buona fede; (v) spese di giudizio a carico della ricorrente, condanna a rifusione e liquidazione in euro 7.000,00 oltre oneri forfetari
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52 comma 5
«qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1»
Stabilisce che, quando il Comune affida a terzi il servizio mediante convenzione, il potere di accertamento ricade sul concessionario; regola la potestà regolamentare comunale in materia di entrate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53
Istituisce l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione per province e comuni; fondamento per la legittimazione dei concessionari
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Attribuisce ai Comuni l'istituzione della tariffa per la gestione in privativa dei rifiuti urbani e assimilati, definendo quota fissa e quota variabile e prevedendo la possibilità di riduzione proporzionale della sola quota variabile in caso di avviamento al recupero
legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1 comma 87
la firma autografa «è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati»
Consente l'indicazione a stampa del funzionario responsabile per la validità formale degli atti prodotti con sistemi informativi; la presenza del "funzionario responsabile" nell'atto soddisfa i requisiti formali
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 162
Richiede che la sottoscrizione degli avvisi impositivi sia apposta dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo; valorizzata per la forma degli atti impositivi
d.lgs. n. 507 del 1993 (TARSU), artt. 60, 62
Regolamentava l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e la determinazione della superficie tassabile; storicamente rilevante per i criteri di esclusione e riduzione della superficie tassabile
d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), art. 238 e art. 184/195
Art. 238: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11»
Regime transitorio e disciplina della TIA2/Tariffa integrata ambientale e indicazioni sulla soppressione/attuazione delle precedenti tipologie di prelievo; utile per delimitare il periodo applicativo e i regimi transitori (2006-2012)
d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36 comma 4-ter
Introdotto riferimento sanzionatorio relativo all'indicazione del responsabile nelle cartelle di pagamento consegnate agli agenti della riscossione, applicabile in specifici termini temporali (ruoli dal 1 giugno 2008)
D.P.R. n. 158 del 1999
Contiene i criteri/indici per la determinazione degli elementi della tariffa (quote fissa e variabile) e i coefficienti per le attività
Massime di principio
- Se un Comune affida mediante convenzione a terzi il servizio di accertamento e riscossione, il potere di accertamento spetta al concessionario legittimato (non al Comune direttamente)
- La mancata indicazione del "responsabile del procedimento" nell'avviso di accertamento non comporta automaticamente nullità: è sufficiente l'indicazione del funzionario responsabile ai sensi della normativa vigente sugli atti informatici
- La quota fissa della TIA/TARI è dovuta in ogni caso sul mero possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale; la qualità/quantità dei rifiuti incide invece sulla quota variabile
- L'autonoma gestione/recupero dei rifiuti da parte del produttore può dare diritto ad una riduzione proporzionale della sola quota variabile, ma l'onere della prova dell'avviamento al recupero grava sul contribuente
- Le norme regolamentari comunali devono essere interpretate in armonia con la normativa nazionale: non possono eludere il principio della quota fissa dovuta né incidere sulla legittimazione del concessionario
- La mancata presentazione della denuncia prevista a fini TIA legittima l'applicazione di sanzioni per omissione; la buona fede del contribuente non elimina automaticamente la sanzione se la normativa è chiara
- In situazioni analoghe, il contribuente che sostiene la non assimilabilità dei rifiuti deve documentare quantitativamente e qualitativamente il recupero/autosmaltimento per ottenere riduzioni della sola parte variabile
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