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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21139/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La vicenda riguarda non il merito della controversia, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 3245/2025, che aveva rigettato il ricorso proposto da tre parti private contro un'università pubblica e le aveva condannate alle spese. L'università, già controricorrente, ha chiesto la correzione di tre errori materiali presenti nell'epigrafe e nel corpo dell'ordinanza: indicazione errata dei difensori dell'università come Avvocatura Generale dello Stato anziché come avvocati costituiti; erronea indicazione della Corte d'appello di Napoli invece della Corte d'appello di Roma quale giudice di secondo grado; errata intestazione dei nomi di due ricorrenti, riportati come 'BONIFAZI FEDERIVA' e 'DE LUCA ORNELLA' invece di 'BONIFAZI FEDERICA' e 'DE LUCA ORIETTA'. I ricorrenti non contestano nel procedimento di correzione il merito della decisione, ma restano le parti del provvedimento da emendare.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 3245/2025 in tre punti: correzione dei nomi dei ricorrenti nell'epigrafe, correzione dell'indicazione dei difensori dell'università nell'epigrafe, correzione dell'indicazione della Corte d'appello da Napoli a Roma nel punto 3 del 'considerato che'. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento, qualificato come avente natura amministrativa e non giurisdizionale.

Norme richiamate

  • artt. 287-288 c.p.c.

    Il procedimento è trattato come correzione di errore materiale del provvedimento della Corte; la Corte dispone la rettifica dell'ordinanza nei punti indicati, senza riapertura del merito.

  • Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432

    Richiamata per affermare che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con conseguente esclusione di una statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Gli errori materiali evidenti presenti in un provvedimento della Corte di cassazione possono essere corretti quando risultino immediatamente riconoscibili dal contesto dell'atto e dagli atti processuali richiamati, senza necessità di riesame del merito.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si decide sulla fondatezza della controversia, ma si emenda il testo del provvedimento per renderlo conforme alla reale volontà decisoria e agli atti di causa.
  • Quando il procedimento di correzione è qualificato come amministrativo e non giurisdizionale, non si provvede alla liquidazione delle spese di quel subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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