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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28562/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/12/2022 del Tribunale di Milano che confermava il decreto di sequestro preventivo (18/11/2022) disposto nell'ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa d'impresa (d.lgs. n.231/2001, con riferimento al reato presupposto ex art.416 c.p.) per presunte truffe e conseguimento di utilità illecite. La società deduce la violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. in relazione all'art. 649 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse già rigettato una precedente identica richiesta di sequestro (15/06/2022) senza che il P.M. avesse proposto appello, per cui si sarebbe formato un giudicato cautelare; lamenta l'assenza di un "quid novi" a sostegno della nuova richiesta cautelare e contesta che la consulenza tecnica acquisita costituisca novità rilevante, poiché la congruità delle liquidazioni non inciderebbe sull'ipotesi di truffa (la fattispecie sarebbe fondata sull'omissione di prospettare risarcimenti maggiori agli assicurati), configurando invece un mero riesame di questioni di merito già affrontate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la consulenza tecnica acquisita costituisca elemento di novità idoneo a superare le carenze probatorie evidenziate dal primo giudice che aveva rigettato la precedente richiesta di sequestro; tale consulenza può consentire di verificare la effettiva sussistenza degli infortuni e la sproporzione tra il quantum liquidato e quello dovuto, fornendo una piattaforma indiziaria arricchita che legittima la rinnovazione della domanda cautelare. Il giudizio difensivo sulla irrilevanza di tale accertamento è qualificato come questione di merito non sindacabile in questa sede. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla rinnovazione della domanda cautelare: la norma e la giurisprudenza consentono nuova istanza se emergono elementi di novità che superano il giudicato cautelare formatosi in precedenza

  • art. 324 c.p.p.

    Collega il sindacato del giudice sull'adeguatezza del provvedimento cautelare; è stato richiamato nella contestazione sul corretto esercizio del potere cautelare e sul tema del giudicato cautelare

  • art. 649 c.p.p.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'adozione del sequestro, il nuovo elemento probatorio (consulenza tecnica) possa integrare il fumus e giustificare la misura

  • d.lgs. n.231/2001, art. 5 comma 1 lett. a), art. 6, art. 24-ter comma 2

    Richiamate come fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a reati presupposto commessi da soggetti apicali; il sequestro è disposto nell'ambito di indagine per illeciti connessi a tali fattispecie

  • art. 416 c.p.

    Norma sul delitto associativo richiamata come reato presupposto (l'associazione finalizzata alla commissione delle truffe) per la quale l'ente è indagato ai fini del d.lgs. 231/2001

Massime di principio

  • Una precedente negazione di misura cautelare non impedisce automaticamente una nuova richiesta: se emergono elementi di prova nuovi e rilevanti (quid novi) il P.M. può rinnovare la domanda cautelare
  • La consulenza tecnica volta a colmare specifiche lacune probatorie (es. verificare l'effettiva esistenza degli infortuni e la congruità del quantum risarcitorio) può costituire novum idoneo a fondare una nuova valutazione cautelare
  • Le questioni di merito (es. l'effettiva configurabilità della truffa in relazione alla congruità delle liquidazioni) non sono sindacabili nel sindacato sulla rinnovazione cautelare: il giudice dell'impugnazione valuta la sussistenza del novum e l'adeguatezza della piattaforma indiziaria, non decide il merito sostanziale
  • Per contrastare efficacemente una nuova istanza cautelare dopo un precedente rigetto, la difesa deve dimostrare l'inesistenza di elementi di novità o che gli elementi nuovi siano irrilevanti rispetto alle ragioni che avevano determinato il rigetto precedente
  • Il giudicato cautelare ha effetto limitato: non è meramente formale ma può essere superato da elementi probatori che rispondano alle carenze specificamente indicate dal provvedimento di rigetto

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