Cassazione Civile, Ordinanza n. 33483/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda possessoria proposta per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura di due aperture lucifere praticate nel muro di separazione tra un appartamento e il terrazzo confinante. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali aperture integrassero una molestia al possesso del terrazzo, perché da esse provenivano esalazioni e rumori provenienti dai servizi igienici dell'appartamento confinante. La corte d'appello ha rigettato il gravame, qualificando le censure come in larga parte nuove e comunque confermando la tutela possessoria. In cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 c.c., con omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la natura e la conformazione dei finestrini, la presenza ultradecennale di due estrattori elettrici già esistenti prima dell'acquisto dell'immobile confinante e, più in generale, la serietà e rilevanza delle molestie lamentate. Ha inoltre insistito, in memoria, sul preteso travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e dei fatti, quindi fuori dal perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha anche rilevato che, trattandosi di appello proposto dopo l'11 settembre 2012 e definito con sentenza conforme a quella di primo grado, operava la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Inoltre, la doglianza si appuntava su elementi istruttori e su una diversa lettura delle risultanze probatorie, non su un fatto storico decisivo omesso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non denunciassero un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma sollecitassero una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dai giudici di merito. Ha inoltre applicato la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di appello successivo all'11 settembre 2012 e deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1170 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne affronta il merito applicativo, ma osserva che la censura in realtà investe la valutazione di fatto del giudice di merito sulla tutela possessoria.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla corte d'appello per qualificare come nuove e quindi precluse alcune contestazioni degli appellanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre la mancata valutazione di singoli elementi istruttori né consente una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti storici quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto.
art. 112 c.p.c.
La mancata considerazione di domande, eccezioni o motivi di appello integra un possibile vizio di omessa pronuncia, non un vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.
art. 1 bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo come base normativa per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la diversa valutazione di prove, documenti o circostanze istruttorie.
- La censura che mira a ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge è inammissibile in sede di legittimità.
- In caso di doppia conforme, la deduzione del vizio di omesso esame è preclusa quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
- La mancata considerazione di domande, eccezioni o motivi di appello non si denuncia come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma eventualmente come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- La tutela possessoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che apprezza la concreta incidenza delle molestie o dello spoglio sulle risultanze istruttorie; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di legittimità.
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