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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a Irpef, Iva e Irap per gli anni 2006 e 2007, emessi nei confronti di un imprenditore individuale per la ritenuta partecipazione a operazioni commerciali inesistenti e per la conseguente indeducibilità dei costi dichiarati. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, il vizio della delega di firma del funzionario sottoscrittore, il difetto di motivazione degli avvisi, l'inutilizzabilità di un accertamento integrativo per il 2006 e l'infondatezza della pretesa nel merito. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello ritenendo invalida la delega e carente la motivazione degli avvisi. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, perché la delega di firma era stata regolarmente conferita; 2) violazione del medesimo art. 42, perché la CTR aveva erroneamente escluso la motivazione degli avvisi; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apodittica sulla presunta mancanza di motivazione degli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi dell'Agenzia. Quanto alla delega, ha ribadito che, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non sono necessari né l'indicazione nominativa del delegato né un termine di validità, purché il potere sia verificabile anche tramite ordini di servizio. Quanto alla motivazione degli avvisi, ha rilevato che dagli stralci riprodotti nel ricorso emergeva la presenza di una motivazione, mentre la CTR si era limitata a un'affermazione apodittica e priva di reale supporto argomentativo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni; la sua validità non richiede necessariamente l'indicazione del nominativo del delegato né del termine di validità, se il potere è comunque verificabile ex post.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice d'appello in tema di delega di firma e motivazione degli avvisi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene invocato per censurare la nullità della sentenza di appello per motivazione apodittica e sostanzialmente mancante.

  • art. 83, comma 2, d.l. 18/2020

    È richiamato solo per affermare la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale ai fini della notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando conferita dal dirigente a un funzionario diverso dal competente istituzionale, ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni; perciò non è condizionata, in sé, alla menzione nominativa del delegato o a un termine di efficacia, se tali elementi sono comunque desumibili da atti interni idonei a consentire la verifica del potere.
  • In tema di avvisi di accertamento, la contestazione della carenza di motivazione deve misurarsi con il contenuto effettivo dell'atto: la motivazione non può dirsi assente quando dal testo emergano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • Il giudice tributario che ritenga un avviso totalmente privo di motivazione deve fornire una motivazione effettiva e non apodittica, dando conto degli elementi testuali e logici che sorreggono tale conclusione.
  • In cassazione, la censura di nullità della sentenza è fondata quando la decisione di merito si risolva in un'affermazione assertiva, priva di reale percorso argomentativo sulle ragioni poste a base della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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