Cassazione Penale, Sentenza n. 26277/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna il rigetto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati risultanti da dodici sentenze irrevocabili commessi tra il 1997 e il 2015. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando l'ampio intervallo temporale (18 anni), la difesa stessa che avrebbe negato un disegno unitario, il fatto che alcune condanne relative a reati del 1997-2000 fossero anteriori ad altri delitti, il presunto mancato assolvimento dell'onere di allegazione e la mancata sussistenza di contiguità spaziale e omogeneità dei reati, ritenendo superflua l'acquisizione di alcune sentenze. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. (continuazione) e vizio di motivazione, sostenendo di aver prodotto dieci delle dodici sentenze e di aver chiesto l'acquisizione delle restanti, nonché la possibilità di ottenere il riconoscimento della continuazione almeno per "gruppi" di reati commessi in tempi ravvicinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia esercitato in modo carente il dovere istruttorio (non valutando correttamente la possibilità di continuazione per gruppi e rifiutando ingiustificatamente l'acquisizione di una sentenza necessaria) e che il solo ampio arco temporale non escluda a priori il riconoscimento di continuazioni parziali. Ha disposto la nuova valutazione dell'istanza alla luce dei criteri indicati (contiguità temporale, spaziale, omogeneità tipologica, causalità) e previa acquisizione dei provvedimenti necessari.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati; fondamento dell'azione proposta dal ricorrente.
art. 81 cod. pen. (capoverso invocato)
Norma sostanziale riferita alla continuazione tra reati; invocata dal ricorrente per ottenere il cumulo o il diverso trattamento delle pene in ragione dell'unico disegno criminoso.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio
Attribuisce al giudice dell'esecuzione ampi poteri istruttori per acquisire documenti e disporre l'assunzione di prove, anche d'ufficio, nel procedimento camerale di esecuzione.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione d'ufficio delle sentenze rilevanti; la Corte richiama che il giudice deve acquisire le decisioni di condanna quando necessarie al decidere sulla continuazione.
art. 190 cod. proc. pen.
Norma sulle regole di ammissione della prova nel processo penale; la Corte osserva che nel procedimento di esecuzione tale disciplina è meno vincolante dato il carattere camerale e la latitudine istruttoria.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Consente l'assunzione di testimonianze e perizie nel procedimento di esecuzione; citata per sottolineare gli strumenti istruttori disponibili al giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione il giudice ha ampi poteri istruttori e deve, se necessario, acquisire d'ufficio le sentenze e altri documenti utili ai sensi dell'art.186 disp. att. e dell'art.666 c.p.p.; il rigetto fondato solo sul certificato del casellario o su un generico arco temporale è viziato se non valuta le prove disponibili.
- Il lungo intervallo temporale tra i reati non esclude a priori il riconoscimento della continuazione: il giudice deve verificare anche la possibilità di riconoscere la continuazione per "gruppi" di reati commessi in epoca contigua, valutando contiguità temporale, contiguità spaziale, omogeneità tipologica e causalità.
- L'onere di allegazione del richiedente si considera assolto sia mediante la produzione delle sentenze sia mediante l'indicazione degli estremi delle stesse, posto che il giudice può acquisirle d'ufficio; il rifiuto ingiustificato di acquisire provvedimenti indicati dalla difesa costituisce vizio di motivazione.
- Nel procedimento camerale di esecuzione le regole formali sull'ammissione della prova (art.190 c.p.p.) sono meno vincolanti: il giudice può assumere testimonianze, perizie e altri mezzi istruttori nel rispetto del contraddittorio per accertare i fatti decisivi.
- La mancanza di adeguata motivazione sul punto cruciale (es. sul riconoscimento per gruppi o sull'acquisizione di sentenze necessarie) determina l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe il difensore deve indicare chiaramente i "gruppi" di reati e gli indici di continuazione (temporalità ravvicinata, omogeneità, contiguità spaziale, finalità/causalità) e sollecitare l'acquisizione d'ufficio delle decisioni mancanti.
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