Cassazione Civile, Ordinanza n. 20630/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo di somme dovute per imposte dichiarate e non versate, effettuata in conseguenza del tardivo pagamento di una rata e della conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione previsto dall’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, poiché la CTP riteneva che il pagamento tardivo non potesse essere equiparato all’omesso versamento; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 17 e 31 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione in appello, con conseguente lesione del contraddittorio; con un secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 156 c.p.c., sempre per difetto di regolare contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: dall’esame del fascicolo d’ufficio non risultava che la parte appellata, rimasta contumace, avesse ricevuto la comunicazione dell’udienza di discussione davanti alla CTR, mentre risultava solo l’avviso inviato all’Agenzia delle Entrate. La mancata comunicazione dell’udienza nel processo tributario è stata qualificata come violazione essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, comportante la nullità della decisione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997
beneficio della rateizzazione e decadenza per ritardato pagamento
Il ritardato pagamento di una rata è stato il presupposto dell’iscrizione a ruolo e della contestata decadenza dalla rateizzazione.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione delle norme del processo tributario relative alla comunicazione degli atti e del contraddittorio in appello.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
La comunicazione della data di udienza di discussione è essenziale per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio; la sua omissione determina nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
L’articolo rende applicabile anche al giudizio di appello l’obbligo di comunicazione dell’udienza previsto per il processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per censurare un vizio del procedimento e la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
È richiamato a sostegno della nullità derivante dalla lesione del contraddittorio.
art. 156 c.p.c.
È invocato per la nullità dell’atto/processo in conseguenza del vizio di comunicazione e della lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione alle parti, almeno trenta giorni prima, è presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione comporta nullità della decisione.
- L’obbligo di comunicazione dell’udienza previsto per il giudizio tributario di primo grado si applica anche al grado di appello per effetto del rinvio normativo interno al d.lgs. n. 546 del 1992.
- Quando dagli atti non risulti la comunicazione dell’udienza alla parte appellata, la sentenza resa in appello è cassabile per vizio del procedimento, senza che rilevi la sola comunicazione effettuata alla controparte.
- La deduzione di un vizio del procedimento deve essere ricondotta al corretto parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche se la parte richiama erroneamente un diverso numero di norma.
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