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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata - Sez. Lavoro, n. 264/2024, resa inter partes nel giudizio r.g. n. 703/2022, pubblicata il 19/05/2024;

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 264/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 264/2024. Nel corso del giudizio ha rappresentato che l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva dato integrale esecuzione al giudicato mediante accredito dell'importo dovuto sulla carta elettronica del docente. La circostanza non è stata contestata dalle amministrazioni resistenti. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta esecuzione del giudicato e l'integrale soddisfazione della pretesa azionata avessero eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata tuttavia contenuta in complessivi 600 euro, considerando che l'Amministrazione, pur tardivamente, ha adempiuto evitando ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato l'intervenuta esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio quando, nel corso del processo, viene accertata la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulti completamente soddisfatta.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, l'amministrazione può essere condannata alle spese se l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza definito dall'adempimento sopravvenuto, il giudice può tener conto del fatto che l'amministrazione, pur avendo adempiuto tardivamente, abbia evitato ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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