Sentenza del 02/02/2015 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Preavviso di fermo veicoli - Consegna dell'atto al portiere - Mancata consegna al contribuente - Ulteriore raccomandata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della procedura di riscossione, sostenendo che il preavviso di fermo non fosse stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario perché consegnato al portiere anziché personalmente al contribuente e che fosse necessaria un’ulteriore raccomandata informativa. Contestava inoltre la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento, prospettando la nullità dell’atto.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La consegna dell’atto al portiere è stata ritenuta idonea secondo le regole applicabili alla notificazione, senza necessità di un’ulteriore raccomandata al contribuente nel caso descritto. Quanto al responsabile del procedimento, l’omessa indicazione non comportava nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La nullità è stata prevista solo dalla disciplina introdotta dalla Legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007, con efficacia per i ruoli consegnati da tale data.
Norme richiamate
Legge n. 31/2008
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità.
La legge ha introdotto, a pena di nullità, l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella, ma ha limitato l’efficacia della previsione ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 4-ter
È prevista, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella di pagamento.
L’omessa indicazione del responsabile può determinare la nullità della cartella solo quando la disciplina era temporalmente applicabile, non per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
Cassazione, sentenza n. 10805/2010
La pronuncia è richiamata a sostegno dell’interpretazione secondo cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità delle cartelle anteriori alla decorrenza fissata dalla legge.
Corte costituzionale, sentenza n. 58/2009
La pronuncia è richiamata in relazione alla legittimità e alla portata temporale della disciplina sull’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento.
Massime di principio
- La consegna di un atto al portiere può essere valida se effettuata nel rispetto delle regole sulla notificazione; non è automaticamente necessaria una seconda raccomandata informativa, salvo che la specifica disciplina applicabile al caso concreto la richieda.
- La validità della cartella deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data di consegna del ruolo e non soltanto alla data di emissione o notificazione della cartella.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto quando l’obbligo era già entrato in vigore e quando la norma applicabile collega espressamente tale omissione alla nullità.
- Nel contestare un preavviso di fermo o una cartella è essenziale verificare la corretta sequenza delle notificazioni, la qualifica della persona che ha ricevuto l’atto, le date dei ruoli e la disciplina temporalmente applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →