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Sentenza

Sentenza del 02/02/2015 n. 538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Preavviso di fermo veicoli - Consegna dell'atto al portiere - Mancata consegna al contribuente - Ulteriore raccomandata - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della procedura di riscossione, sostenendo che il preavviso di fermo non fosse stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario perché consegnato al portiere anziché personalmente al contribuente e che fosse necessaria un’ulteriore raccomandata informativa. Contestava inoltre la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento, prospettando la nullità dell’atto.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. La consegna dell’atto al portiere è stata ritenuta idonea secondo le regole applicabili alla notificazione, senza necessità di un’ulteriore raccomandata al contribuente nel caso descritto. Quanto al responsabile del procedimento, l’omessa indicazione non comportava nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La nullità è stata prevista solo dalla disciplina introdotta dalla Legge n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007, con efficacia per i ruoli consegnati da tale data.

Norme richiamate

  • Legge n. 31/2008

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità.

    La legge ha introdotto, a pena di nullità, l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione della cartella, ma ha limitato l’efficacia della previsione ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.

  • D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 4-ter

    È prevista, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella di pagamento.

    L’omessa indicazione del responsabile può determinare la nullità della cartella solo quando la disciplina era temporalmente applicabile, non per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.

  • Cassazione, sentenza n. 10805/2010

    La pronuncia è richiamata a sostegno dell’interpretazione secondo cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità delle cartelle anteriori alla decorrenza fissata dalla legge.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 58/2009

    La pronuncia è richiamata in relazione alla legittimità e alla portata temporale della disciplina sull’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • La consegna di un atto al portiere può essere valida se effettuata nel rispetto delle regole sulla notificazione; non è automaticamente necessaria una seconda raccomandata informativa, salvo che la specifica disciplina applicabile al caso concreto la richieda.
  • La validità della cartella deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data di consegna del ruolo e non soltanto alla data di emissione o notificazione della cartella.
  • L’omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto quando l’obbligo era già entrato in vigore e quando la norma applicabile collega espressamente tale omissione alla nullità.
  • Nel contestare un preavviso di fermo o una cartella è essenziale verificare la corretta sequenza delle notificazioni, la qualifica della persona che ha ricevuto l’atto, le date dei ruoli e la disciplina temporalmente applicabile.

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