Cassazione Civile, Ordinanza n. 04993/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società incaricata della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento conseguente a una cartella esattoriale per tributi IRPEF e altro. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non fosse stata provata la regolare notificazione della cartella presupposta; sia la CTP sia la CTR avevano accolto tale doglianza, rilevando l'incompletezza del procedimento notificatorio. In cassazione la società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di ritenere valida la notifica in base alle attestazioni del messo notificatore; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per mancata risposta agli argomenti di doglianza; 3) violazione dell'art. 2700 c.c. per non avere attribuito efficacia probatoria piena alla relata di notifica; 4) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, per l'asserita erroneità della valutazione di intempestività della pretesa; 5) violazione dell'art. 10 d.lgs. 546/1992, per l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate dal giudizio. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi collegati alla validità della notificazione e ha ritenuto che la relata del messo notificatore copra solo ciò che il pubblico ufficiale ha direttamente compiuto o percepito, non anche l'avvenuta affissione presso la casa comunale, che è adempimento ulteriore e necessario da provare dal notificante. Inoltre, in caso di irreperibilità relativa, non sarebbe stato comunque sufficiente il solo deposito, occorrendo gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto non dimostrato in che misura l'Agenzia delle Entrate dovesse partecipare e comunque estranea al vizio di notifica della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva annullato l'intimazione di pagamento per mancata prova della regolare notificazione della cartella presupposta, rilevando che le attestazioni del messo notificatore non bastavano a provare l'intervenuta affissione presso la casa comunale e che, comunque, in ipotesi di irreperibilità relativa era necessario seguire la procedura dell'art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa. Ha inoltre ritenuto corretta l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato la denunciata omissione sostanziale, ritenendo infondato il motivo collegato alla validità della notifica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva comunque deciso sul punto decisivo della notificazione.
art. 2700 c.c.
la fede privilegiata della relata vale per gli atti compiuti e percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, non per l'avvenuta affissione presso la casa comunale che deve essere provata dal notificante.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
il motivo è stato ritenuto infondato, poiché la pretesa non è stata annullata per tardività ma per difetto di prova della regolare notificazione.
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ha ritenuto non errata l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate, poiché il vizio del procedimento dipendeva dalla notificazione della cartella e l'Agenzia era estranea a tale adempimento.
art. 140 c.p.c.
in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede gli adempimenti previsti da questa norma, inclusa la raccomandata informativa; il solo deposito non basta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La relata di notifica fa piena prova solo delle attestazioni relative agli atti compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e dei fatti caduti nella sua diretta percezione; non copre, invece, adempimenti successivi o esterni alla sua attività, che devono essere provati dal notificante.
- Nel procedimento di notificazione eseguito in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la regolarità della notifica non può essere desunta da un solo segmento della sequenza procedurale: occorre la prova del compimento di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l'affissione o gli ulteriori avvisi previsti dalla legge.
- La mancata prova di uno degli adempimenti essenziali della notifica della cartella esattoriale rende incompleto il procedimento notificatorio e determina l'invalidità dell'atto successivo fondato su di essa.
- Quando il motivo di ricorso mira, in sostanza, a contestare l'omesso esame di un documento asseritamente già prodotto, la censura non si traduce in una questione di violazione di legge sulla notifica, ma attiene eventualmente a un vizio di percezione deducibile con gli strumenti di impugnazione propri.
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