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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06196/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza l'11/10/2024 che lo aveva condannato per truffa. Il motivo centrale del ricorso era l'incolpevole mancata conoscenza del processo: Salone sosteneva di non aver ricevuto il decreto di citazione a giudizio (la notifica al domicilio dichiarato non era andata a buon fine), di non aver avuto contatti con il difensore d'ufficio che gli era stato nominato e di non essere stato assistito da un difensore di fiducia. La Corte di appello aveva ritenuto sufficiente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al domicilio eletto per escludere l'incolpevole mancata conoscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse sbagliato a considerare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini come prova dell'effettiva conoscenza della fase processuale vera e propria, ricordando che la conoscenza deve riferirsi all'accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium. Ha inoltre affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente prova di conoscenza effettiva salvo verifica del rapporto effettivo tra difensore e imputato. Per questi motivi ha cassato l'ordinanza impugnata, revocato la sentenza del Tribunale di Monza del 11/10/2024, sospeso la sua esecuzione, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il prosieguo del procedimento e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente se detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01

    l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium

    La Corte ha precisato che la conoscenza rilevante ai fini della rescissione riguarda l'atto formale che convoca in giudizio e non l'avviso di conclusione indagini

  • Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210-01

    l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari

    Una notifica di chiusura indagini non può automaticamente escludere l'incolpevole mancata conoscenza della successiva fase processuale

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Pg, Rv. 279420-01

    l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce di per sé presupposto idoneo per escludere l'assenza

    Il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore domiciliatario e indagato prima di ritenere conosciuto il processo

  • Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Il riferimento serve a collocare temporalmente e normativamente la questione delle notifiche e delle elezioni di domicilio; comunque la giurisprudenza richiede verifica concreta oltre la sola elezione di domicilio

  • Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Di Gioia, Rv. 288660-01

    Conferma l'orientamento secondo cui non basta la negligenza informativa per desumere volontà di sottrarsi al processo

  • Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01

    Ribadisce che per la rescissione è necessaria valutazione dell'effettiva conoscenza e non una presunzione automatica fondata su notifiche formali

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza occorre dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva della fase processuale vera e propria; la mera notifica dell'avviso di conclusione indagini non è sufficiente
  • La conoscenza rilevante deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (es. decreto di citazione a giudizio) e non a comunicazioni preliminari
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova automaticamente la conoscenza del processo: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e i contatti tra imputato e difensore
  • La notifica formalmente regolare non esclude sempre l'incolpevole mancata conoscenza se l'atto notificato non è l'atto formale che avvia la fase processuale o se la notifica non è andata a buon fine
  • In situazioni analoghe è utile documentare la mancata ricezione del decreto di citazione, l'assenza di contatti con il difensore domiciliatario e l'assenza di volontà di sottrarsi al processo; ciò può giustificare la rescissione e la ripresa del giudizio

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