Sentenza n. 439/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Massa Lubrense sulla richiesta di accesso agli atti ex. L. 241/1990, inoltrata a mezzo pec il 10 giugno 2025 nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della suddetta documentazione e per la condanna del Comune di Massa Lubrense all'ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accesso richiesto era stato integralmente esercitato nelle more del giudizio. Le spese sono state compensate, considerando sia l'ostensione, sebbene tardiva, sia l'evidente disguido derivante dall'invio della comunicazione di accoglimento a un indirizzo PEC errato. Il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione mediante rifusione.
Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso ai titoli edilizi relativi alla proprietà confinante
Esito
La controversia
La ricorrente ha presentato il 10 giugno 2025 un'istanza di accesso documentale ai sensi della l. 241/1990, chiedendo l'ostensione integrale di tutti i titoli edilizi riferibili alla proprietà confinante. Il Comune ha adottato il 10 settembre 2025 una comunicazione di accoglimento, trasmessa tuttavia a un indirizzo PEC errato. La ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto tale comunicazione soltanto mediante il deposito nel fascicolo informatico e ha proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'ostensione. L'accesso è stato infine esercitato il 26 novembre 2025.
Norme richiamate
l. 241/1990
La richiesta di accesso è stata proposta ai sensi della disciplina dell'accesso documentale; la decisione non sviluppa ulteriori interpretazioni specifiche delle disposizioni applicabili.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-rifiuto su un'istanza di accesso documentale, l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'ostensione tardiva dei documenti richiesti e un disguido imputabile alla trasmissione della comunicazione amministrativa possono giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma la rifusione del contributo unificato ove disposta dal giudice.
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