Sentenza n. 7152/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS-del 18.04.2025 di Roma Capitale - Dipartimento del patrimonio e politiche abitative – Direzione ERP – Ufficio sanatorie, avente ad oggetto il “Rigetto dell’istanza di assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà dell’ATER sito in Roma Via -OMISSIS- matricola -OMISSIS-” avanzata in data 21.9.2020, dei relativi allegati e nota di trasmissione, prot. 73587 del 4.6.2025, notificata il 20.6.2025; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato, ove occorra, ivi comprese la scheda ATER Roma di conclusione negativa del procedimento, le note di ATER Roma prot. 62145 del 26.11.2021 di preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990 e prot. 8098 del 17.2.2023 di conferma del rigetto, richiamate nel provvedimento gravato ed allo stesso allegate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’occupazione e di assegnazione di un alloggio ERP per superamento del limite di valore dei beni immobiliari posseduti
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha rigettato la domanda di regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP, ritenendo insussistente il requisito previsto dall’art. 22, comma 141, lettera b), della legge regionale Lazio n. 1/2020, poiché il valore complessivo delle proprietà immobiliari risultava superiore a 100.000 euro. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 141, lettera b), della legge regionale n. 1/2020, dell’art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12/1999 e dell’art. 21 del regolamento regionale Lazio n. 2/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e motivazione perplessa e contraddittoria. In particolare, ha sostenuto che il valore degli immobili avrebbe dovuto essere calcolato applicando i moltiplicatori IMU differenziati in base alle categorie catastali, anziché il coefficiente unico pari a 100 previsto dall’art. 11, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale n. 12/1999. Secondo la ricorrente, tale disposizione, introdotta successivamente al regolamento regionale n. 2/2000, non sarebbe stata richiamata dall’art. 22, comma 141, lettera b), della legge regionale n. 1/2020 e troverebbe applicazione soltanto alle assegnazioni ordinarie, non alle regolarizzazioni in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha interpretato l’art. 22, comma 141, lettera b), della legge regionale n. 1/2020 nel senso che la regolarizzazione presuppone il possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 12/1999, compreso quello relativo all’assenza di beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite regolamentare. L’art. 21 del regolamento regionale n. 2/2000 stabilisce il criterio generale di calcolo del valore dei fabbricati, ma il successivo intervento legislativo dell’art. 11, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale n. 12/1999 ha imposto, per tutte le proprietà immobiliari, l’applicazione del moltiplicatore unico pari a 100. In caso di contrasto tra la previsione regolamentare e quella legislativa successiva, prevale la legge secondo il criterio gerarchico, mentre restano applicabili le parti del regolamento non incompatibili. Il giudice ha inoltre escluso che la lettera c-bis costituisca un requisito autonomo non richiamato dalla disciplina della regolarizzazione: essa è una disposizione di dettaglio relativa al calcolo del valore degli immobili, già ricompresa nel rinvio all’art. 11, comma 1, lettera c), operato dall’art. 22, comma 141, lettera b), della legge regionale n. 1/2020. È stata ritenuta irrazionale l’interpretazione che riservasse il criterio più rigoroso alle sole assegnazioni ordinarie, finendo per favorire l’occupante sine titulo rispetto a chi partecipa alla procedura ordinaria di assegnazione. L’applicazione del coefficiente 100 conduceva a un valore complessivo superiore al limite di 100.000 euro; pertanto il rigetto della domanda di regolarizzazione è stato ritenuto legittimo e privo dei vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 22, comma 141, lettera b), l.r. Lazio n. 1/2020
al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato
La regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP è subordinata al possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, compreso quello relativo al valore complessivo dei beni patrimoniali.
art. 11, comma 1, lettera c), l.r. Lazio n. 12/1999
mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare [...] e, comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento
Costituisce causa ostativa all’accesso e alla regolarizzazione la titolarità, sul territorio nazionale, di beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite fissato dal regolamento.
art. 11, comma 1, lettera c-bis), l.r. Lazio n. 12/1999
la verifica della titolarità del requisito stabilito dalla norma afferente le proprietà immobiliari avviene moltiplicando la rendita catastale di tutte le proprietà per il coefficiente 100
La disposizione costituisce una regola legislativa di calcolo del valore degli immobili e impone l’applicazione del coefficiente unico 100 a tutte le proprietà, anche nell’ambito della regolarizzazione.
art. 21, commi 1 e 2, regolamento regionale Lazio 20 settembre 2000, n. 2
il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti; [...] il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato ai sensi del comma 1 è di 100.000 euro
Il regolamento individua il metodo di calcolo e il limite massimo, ma le sue previsioni devono essere disapplicate o non applicate nella parte incompatibile con la successiva disciplina legislativa del coefficiente unico 100.
art. 17, comma 1, l.r. Lazio n. 12/1999
È la disposizione cui rinvia il legislatore regionale per l’adozione del regolamento volto a definire il limite del valore dei beni patrimoniali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e dell’immobile.
art. 9, paragrafo 1, regolamento UE 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa regionale subordina la regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP al possesso dei requisiti previsti per l’accesso ordinario, il rinvio comprende anche le disposizioni legislative che definiscono le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali, pur se non espressamente richiamate separatamente.
- In materia di edilizia residenziale pubblica, la titolarità di beni patrimoniali sul territorio nazionale di valore complessivo superiore al limite regolamentare costituisce causa ostativa alla regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio, anche quando il bene posseduto non sia un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
- Una disposizione legislativa successiva che imponga il calcolo del valore di tutte le proprietà immobiliari mediante un coefficiente unico prevale, per il principio gerarchico, sulla precedente disciplina regolamentare che preveda criteri o moltiplicatori differenziati, restando applicabili le parti del regolamento compatibili con la legge.
- Il criterio legislativo più rigoroso previsto per il calcolo del valore immobiliare ai fini dell’accesso all’ERP si applica anche alle domande di regolarizzazione, poiché non è ragionevole riservare un trattamento più favorevole all’occupante sine titulo rispetto al richiedente l’assegnazione ordinaria.
- Una disposizione che stabilisce il metodo di calcolo del valore dei beni immobiliari non costituisce un requisito autonomo di accesso, ma integra il requisito patrimoniale cui la disciplina della regolarizzazione rinvia.
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