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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05897/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un docente assunto con una serie di contratti a termine nel settore scolastico. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimi i contratti a termine e aveva riconosciuto al lavoratore la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato fino alla stabilizzazione, con effetti giuridici ed economici, compresa la riammissione in servizio. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva confermato l'illegittimità dei contratti a termine ma aveva negato la conversione del rapporto e il risarcimento del danno, riconoscendo invece il diritto alla ricostruzione della carriera ab origine e alle differenze retributive conseguenti. Il Ministero e l'Ufficio scolastico ricorrevano per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; sostenevano che il giudice di merito avesse erroneamente applicato alla ricostruzione della carriera principi elaborati da questa Corte in tema di progressione stipendiale durante il rapporto a termine, che la disciplina nazionale concedesse margini di discrezionalità e deroghe per ragioni oggettive, che non vi fosse disparità di trattamento tra supplenti e che la ricostruzione fosse istituto storico del personale scolastico, non disapplicabile dal giudice.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione del controricorrente di tardività del ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata il 11 luglio 2017 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 30 novembre 2017, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, precisando che la sentenza impugnata era ormai passata in giudicato e che ogni ulteriore questione restava assorbita. Ha inoltre condannato le amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, escludendo l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge nel motivo di ricorso.

  • art. 326 c.p.c.

    Il mancato rispetto del termine breve per impugnare determina inammissibilità insanabile, rilevabile d'ufficio per ragioni di ordine generale.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; nella specie il termine era spirato.

  • artt. 485 e 569 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Sono le disposizioni interne richiamate dal Ministero a sostegno della disciplina della ricostruzione della carriera del personale scolastico.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È invocata dal ricorrente per sostenere che la disciplina nazionale non comporterebbe disparità di trattamento e rientrerebbe nel margine di discrezionalità degli Stati membri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L'inosservanza del termine breve di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e la questione è rilevabile d'ufficio, poiché attiene a interessi di ordine generale e al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata in modo rituale e il ricorso per cassazione viene notificato oltre il termine di sessanta giorni, il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra censura.
  • Le amministrazioni dello Stato, per il regime della prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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